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Le note informative del commercialista (3) di Enrico Masucci

Con il nuovo anno prosegue la serie di note informative che hanno la funzione di fornire quelle minime cognizioni necessarie al contribuente per sensibilizzarlo a rilevare eventuali problematiche che dovessero presentarsi ed aiutarlo a non incorrere in errori.
Nota Informativa 2 / Seconda parte - La finanziaria, un solo articolo, 1364 commi

Proseguo con l’illustrazione dei principali commi della finanziaria 2007 con la speranza di essere il più semplice possibile, il che sarà arduo.

Comma 185
Associazioni culturali in esenzione Ires. Le associazioni culturali che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali sono esenti dall’Ires. Le persone fisiche che gestiscono le attività istituzionali delle predette associazioni non assumono la qualifica di sostituto d’imposta. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche assumono il carattere di liberalità. Non si dà luogo al rimborso delle imposte eventualmente pagate dalle suddette associazioni.

Comma 271-279
Investimenti in aree svantaggiate. Alle imprese che effettuano l’acquisizione di particolari beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del trattato istitutivo della Comunità Europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino a chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta.
Misura
Il credito d’imposta:
- È riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013;
- Non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano in oggetto i medesimi costi ammissibili.
Investimenti agevolabili
Si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
- Macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali sopra specificate;
- Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- Brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
Esclusione per particolari settori
L’agevolazione non si applica:
- Ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche;
- Ai settori della pesca;
- Dell’industria carbonifera;
- Creditizio, finanziario e assicurativo;
Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso:
- Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’Irap;
- È utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal sesto mese successivo dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Decadenza
- Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dimessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni;
- Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto;
- Il credito d’imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
Efficacia subordinata alla Ue
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Comma 280-284
Credito per la ricerca. Questo il quadro:
- A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello incorso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia;
- La misura del 10% è elevata al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca;
- I costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta;
- Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi; esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
- Con decreto ministeriale, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria;
- L’efficacia è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.

Comma 292
Immobili Iva registro. Prevista la salvaguardia degli effetti delle norme modificate in sede di conversione del Dl 223/2006, a causa della mancanza di una specifica norma al riguardo nella legge 248/2006. in particolare:
- Il linea generale è cristallizzato il regime applicabile al momento della cessione;
- Tuttavia il cedente o il locatore può optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, in presenza dei presupposti ivi previsti;
- In caso di opzione l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole derivanti dalla legge di conversione;
- Il cedente o locatore che intende esercitare l’opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall’articolo 35, comma 10-quinquies, del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale Iva per il 2006;per le cessioni, l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguente l’effettuazione dell’opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale sanzione.

Comma 301-303
Reddito d’impresa. Mancata indicazione dei costi da Paesi black list. Viene espunto dal comma 11 dell’articolo 110 del Tuir il periodo che condizionava la deducibilità dei costi provenienti dai Paesi black list alla loro separata indicazione in dichiarazione dei redditi. Parallelamente, viene modificato il Dlgs 471/1997 prevedendo che la mancata separata indicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo delle spese, con un minimo di 500 a um massimo di 50.000 euro. La nuova disposizione si applica anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2007, a condizione che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (resta ferma l’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro di cui all’articolo 8, comma1, del Dlgs 471/1997).

Comma 304 e 305
Iva. Detrazioni per spese di alimenti e bevande ai convegni. Diviene detraibile l’Iva assolta sulla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. Per l’anno 2007 la detrazione è limitata al 50 per cento.

Comma 306
Edilizia residenziale convenzionata. La riduzione dell’aliquota del registro all’1% si applica nel caso di acquisto di aree per iniziative finalizzate a opere di edilizia residenziale convenzionata (e non più anche pubblica). L’ampliamento della previsione ha effetto dal 1° gennaio 2007.

Comma 307
Transazione immobiliari: valore normale. Per rendere applicabili le nuove disposizioni in tema dio accertamento delle transazioni immobiliari (Iva, imposte dirette, registro) con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono individuati, periodicamente, i criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati.

Comma 309
Registro. Regola del prezzo valore. La regola del prezzo valore per le cessioni di fabbricati di cui al comma 497 della legge 266/2005 è applicabile anche qualora il cedente sia un imprenditore; rimangono fermi gli altri requisiti:
- L’acquirente deve essere privato cittadino;
- Il fabbricato compravenduto deve avere destinazione abitativa o deve essere una pertinenza di un fabbricato a destinazione abitativa.

Comma 310
Eliminazione sostitutiva su aree. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili introdotta con legge 266/2005 e modificata nella misura (dal 12,50 al 20%) con Dl 262/2006, si applicherà solo sulle plusvalenze da cessioni di fabbricati e non più su quelle da cessione di aree fabbricabili.

Comma 313 e 314
Tuir. Oneri deducibili. Prevista la possibilità di deduzione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali istituite negli Stati membri Ue e nei paesi aderenti agli accordi sugli spazi economici europei. Modificata la lettera e-bis) dell’articolo 10 del Tuir, in conseguenza delle modifiche attuate al decreto legislativo 252/205 relativo alla previdenza complementare.

Comma 318
Diritti d’autore. Giovani autori. Modificato l’articolo 54, comma 8, del tuir, per concedere una deduzione forfetaria del 40% anzichè del 25%) per la determinazione dell’imponibile fiscale per i compensi percepiti da giovani autori di età inferiore ai 35 anni.

Comma 319
Detrazioni Irpef. Introdotte nuove ipotesi di spese che danno diritto alle detrazioni d’imposta del 19% talvolta entro determinati tetti massimi;
- Spese, nel massimo di 210 euro annui, per iscrizione annuale o abbonamento a palestre e simili;
- Canoni di locazione, nel massimo di 2.633 euro, per gli studenti universitari che seguono corsi in province diverse da quelle della città di residenza e distanti da questa ultima almeno 100 chilometri;
- Spese, nel massimo di 2.100 euro, per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma solo se il reddito non supera 40.000 euro l’anno.

Comma 327 e 328
Invio telematico corrispettivi. Le disposizioni del Dl 223/2006 che prevedono l’obbligo dei trasmissioni telematica dei corrispettivi per ciascun punto vendita sono rinviate a date da individuarsi, anche per singole categorie di contribuenti, a opera di provvedimento direttoriale da emanarsi entro il 1° giugno 2008. I misuratori fiscali immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi e saranno esonerati dalla verificazione periodica. Il loro costo di acquisto sarà integralmente deducibile dal reddito, in deroga alle norme sull’ammortamento di cui all’articolo 102 del Tuir. I soggetti che trasmettono in via telematica i corrispettivi, rilasciano scontrino non avente valenza fiscale, secondo disposizione contenute in apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni.

Comma 330
Iva immobili. Particolari casistiche. In deroga alle nuove norme della manovra estiva, viene previsto che:
- Sono soggette ad Iva del 10% le locazioni con contratto di durata non inferiore a quattro anni, di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno realizzato interventi di ristrutturazione profonda entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- La cessione dei suddetti fabbricati, se locati come sopra, sconta Iva in caso di cessione, indipendentemente dal momento di effettuazione della stessa.

Comma 334 e 335
Lavoro autonomo. Viene quasi completamente riscritto l’articolo 54 del Tuir per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevedendo:
- L’irrilevanza delle minusvalenze di autoconsumo;
- La rilevanza fiscale del costo di acquisto degli immobili strumentali, con esclusione del costo delle aree (disposizione valevole solo per gli acquisti del triennio 2007-2009 e ridotta a un terzo);
- Un regime di deduzione limitata per le spese di manutenzione ordinaria degli immobili;
- Una previsione di capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
- La durata minima dei contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di immobili e di automezzi.

Comma 337
Iva. Elenchi clienti e fornitori. Sancito a livello normativo che, per l’anno 2006, l’indicazione della partita Iva anziché del codice fiscale negli elenchi clienti e fornitori non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.

Comma 354-356
Bonus illuminazione del settore commercio. Per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, alle imprese del settore commercio che realizzano interventi di efficienza energetica per illuminazione negli ambienti interni ed esterni, spetta una deduzione dal reddito di impresa pari al 36% per:
- Sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica;
- Installazione di regolatori del flusso luminoso.
La determinazione dell’acconto per i due periodi di imposta interessati dall’agevolazione dovrà essere effettuata senza tenere conto della deduzione spettante.

Comma 387 e 388
Agevolazione del 36% per recupero patrimoniale edilizio. Prorogate le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio nella misura del 36% e con un massimale di spesa di 48.000 euro, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; alle prestazioni, fatturate dal 1° gennaio 2007, aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, 1° comma, lettere a), b), privata, si applica l’aliquota Iva del 10 per cento, con la limitazione dei beni significativi, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. Le agevolazioni di cui sopra spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Comma 393
Deduzioni forfetarie per distributori. Prorogata per il 2007 la possibilità, per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, di godere delle deduzioni forfetarie commisurate all’ammontare delle vendite.

Comma 400
Detrazioni per rette asili nido. Per il periodo d’imposta del 2006, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del Tuir.

Comma 401 e 403
Reddito d’impresa. Telefonia. Modificando le disposizioni di cui all’articolo 102 del Tuir eliminando la distinzione tra telefonia fissa e mobile, è previsto che:
- Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (linee fisse e mobili), sono deducibili nella misura dell’80%.
- La percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte d’imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e, nella determinazione dell’acconto ai fini delle imposte dirette e Irap il medesimo periodo, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.

Comma 402 e 403
Reddito di lavoro autonomo. Telefonia. Modificando l’articolo 54 del Tuir ed eliminando la distinzione tra telefonia fissa e mobile, è previsto che quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminale per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico ( linee fisse e mobili), sono deducibili nella misura dell’80%. Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e nella determinazione dell’acconto ai fini delle imposte dirette e Irap per il medesimo periodo, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.

Comma 1175-1176
Durc. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi.
Con apposito decreto cono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa del decreto sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

Comma 1324-1327
Detrazioni per carichi di famiglia. Soggetti non residenti. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto, che le persone alle quali tale detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Per i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni, la documentazione può essere formata da:
- Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente del territorio;
- Documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961;
- Documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Si conclude, con questa seconda parte, la nota informativa sulla finanziaria che, data la necessità di sintesi, non può ritenersi né esauriente né esaustiva. Pertanto, raccomando agli utenti di porre molta attenzione agli eventi aziendali per stabilire la eventuale necessità di contattare questo studio per l’esame delle problematiche emergenti.

 

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