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Guida turistica breve di Aversa

Guida turistica breve di Aversa

Progetto “Aversa Diversa: 1° Cultura, 2° Turismo”

Progetto Aversa Diversa
 

Diritto | Fisco
Breviario / Diritto Civile | Elementi essenziali generali e particolari – Elementi accidentali generali – Presupposti – Elementi naturali del negozio e del contratto – Contenuto del negozio – Elementi essenziali generali: A) La forma – Bollo – Registrazione Antonio Santi

////// Elementi essenziali generali e particolari | A) Elementi essenziali | Sono requisiti non estrinseci o esterni al negozio ma intrinseci | Sono requisiti senza dei quali il contratto è nullo | Distinzione: A-1) elementi essenziali generali Si riferiscono ad ogni contratto | Si trovano elencati nell’art.1325 cc | Sono i seguenti: a-1-1) Forma;  a-1-2) Accordo o consenso delle parti;  a-1-3) Causa;  a-1-4) Oggetto | Nel prosieguo ogni elemento sarà esaminato approfonditamente A-2) elementi essenziali particolari Si aggiungono agli elementi essenziali | Si riferiscono a particolari tipi di negozio o contratto | Es.: vendita, elementi essenziali + cosa e prezzo ////// Elementi accidentali generali | Sono requisiti non estrinseci o esterni al negozio ma intrinseci | Sono: A) Condizione; B) Termine; C) Modo | Le parti sono libere di apporre o meno tali elementi nel negozio che stanno concludendo, ma, se li appongono, allora i requisiti in discorso incidono sugli effetti o efficacia dell’accordo concluso Continua a leggere >>>

Diritto | Fisco
Breviario / Diritto Civile | 2 – Classificazione dei negozi giuridici e dei contratti Antonio Santi

//// Premessa: la parte | = centro d’interessi (MESSINEO) | Possibile: 1 parte + persone > perché le persone hanno lo stesso interesse. Es: comproprietari che rinunciano al diritto di proprietà //// Distinzioni //// Negozi unilaterali, n. bilaterali, n. plurilaterali | A) Negozi unilaterali Con una sola parte; B) Negozi bilaterali Con due parti; es., i contratti bilaterali; C) Negozi plurilaterali Con più di due parti, almeno tre parti; es., il contratto plurilaterale //// Negozi / contratti tipici o nominati e negozi / contratti atipici o innominati o socialmente tipici A) Negozi / contratti tipici o nominati sono quei tipi o schemi contrattuali previsti o regolati espressamente dal legislatore; B) negozi / contratti atipici o innominati o socialmente tipici sono quei negozi o contratti non previsti o non regolati espressamente dal legislatore; devono essere diretti a realizzare interessi ritenuti meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; talora viene utilizzata la disciplina di singoli aspetti dei contratti tipici in via: a)  estensiva o b) analogica. //// Continua a leggere >>>

Diritto | Fisco
Breviario / diritto civile | 1 – Fatti giuridici -Prescrizione – Prescrizione presuntiva – Decadenza – Atti giuridici, negozio giuridico Antonio Santi

FATTI GIURIDICI Qualunque avvenimento che produca effetti giuridici (es.: morte = fatto giuridico >> effetto giuridico = successione) //// NORMA GIURIDICA Le norme contengono fatti giuridici tipo e prevedono effetti giuridici collegati alla verificazione di tali fatti tipo //// Fattispecie I fatti giuridici tipo contenuti in una norma prendono il nome di fattispecie  //// Fattispecie semplice e fattispecie complessa Si distingue tra: A) fattispecie semplice se costituita da un solo fatto; B) fattispecie complessa se costituita da una pluralità o serie di fatti che si succedono nel tempo. Es.: il matrimonio necessita > consenso dei nubendi + dichiarazione dell’ufficiale di stato civile //// Continua a leggere >>>

Diritto | Fisco
Tira e molla sulla stretta dei contanti: il punto della Uilca Gianfranco De Gasperis

 
Le evoluzioni dopo il decreto Milleproroghe: soglie e norme in vigore per contrastare gli illeciti
 

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Diritto | Fisco
Atti a titolo gratuito e (spirito di) liberalità Antonio Santi

In via preliminare occorre stabilire una nozione di atti a titolo oneroso, atti a titolo gratuito e (spirito di) liberalità.

Secondo una definizione (Francesco GALGANO e Nadia ZORZI GALGANO, Diritto privato, 2018, 18a edizione, pag.256), atti a titolo oneroso sono quelli caratterizzati da uno scambio di prestazioni; prestazione da una parte, controprestazione dall’altra parte e l’una che trova giustificazione nell’altra. Provando ad adattare in questo solco di pensiero una autorevole dottrina tradizionale (Andrea TORRENTE, Manuale di diritto privato, 1962, pag.126), possiamo azzardare un quadro secondo cui si ha arricchimento o accrescimento del patrimonio di una parte che si realizza a fronte di una controprestazione – ad esempio, pagamento di un corrispettivo – a carico della stessa.

Secondo una definizione (F. GALGANO, op. cit., pag.256), atti a titolo gratuito sono quelli non caratterizzati da uno scambio di prestazioni e che, secondo autorevole dottrina tradizionale (A. TORRENTE, op. cit., pag.126), attuano l’arricchimento o accrescimento del patrimonio di una parte senza controprestazione – ad esempio, pagamento di un corrispettivo – a carico della stessa.

Sono liberalità gli atti caratterizzati dallo spirito di liberalità; questo richiede la sussistenza dei seguenti elementi: 1) assenza di costrizione giuridica o anche solo morale (come nel caso delle obbligazioni naturali che sono adempimento di doveri morali o sociali) e, quindi, libertà di una persona di manifestare la propria volontà; 2) interesse non patrimoniale del disponente (appresso come meglio precisato); 3) a questi due elementi, individuati da Galgano, ne aggiungerei, però, un terzo, individuato da A. Torrente (1962), e precisamente, arricchimento patrimoniale in assenza di corrispettivo. Continua a leggere >>>

Diritto | Fisco
Antiriciclaggio: controllo sui contanti e nuovi limiti Gianfranco de Gasperis

Dal 2 al 15 settembre 2019 banche, poste e altri intermediari finanziari hanno cominciato a comunicare  all’UIF le operazioni con movimentazioni di denaro contante, di importo pari o superiore a 10.000 euro, poste in essere dai singoli soggetti. Al fine di evitare intenti elusivi e quindi il “frazionamento” dei singoli movimenti, l’articolo 3 del provvedimento dell’UIF del 28 marzo 2019, prevede l’obbligo di prendere in considerazione anche le movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 1.000 euro, a condizione che nello stesso mese sia raggiunta o superata la soglia complessiva di 10.000 euro. Continua a leggere >>>

Diritto | Fisco
Palazzo Parente | Locandina-invito del Seminario: Interpretazione del negozio giuridico”

O

Diritto | Fisco
Palazzo Parente | Seminario: “Interpretazione del negozio giuridico”, 14 maggio 2019, ore 16:30

>>> in aggiornamento >>>

AVERSA
PALAZZO PARENTE
14 maggio 2019
16:30

S E M I N A R I O:
I N T E R P R E T A Z I O N E
del N E G O Z I O G I U R I D I C O

C o o r d i n a t o r e:
Avvocato Professore Roberto G. Aloisio

S a l u t i:
— Dottoressa Elisabetta GARZO
Presidente del Tribunale di Napoli Nord
— Avvocato Gianfranco MALLARDO
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
— Avvocato Mike LUBRANO
Presidente A.I.G.A. Trib. Napoli Nord
— Avvocato Carlo Maria Palmiero
Presidente Camere Civili Trib. Napoli Nord

R e l a t o r i:
— Avvocato Professore GUIDO ALPA
Università di Roma
— Avvocato Professore CARLO VENDITTI
Università di Napoli
— Notaio GENNARO FIORDILISO
— Dottore Maurizio SPEZZAFERRI
Tribunale Civile di Napoli Nord

O r g a n i z z a n o:
— A.I.G.A. Trib. Napoli Nord
— CAMERA CIVILE Trib. Napoli Nord
— ASSOCIAZIONE GAETANO PARENTE (Aversa)

B u f f e t
A cura del RISTORANTE NINCO NANCO presso Palazzo Parente

LA S.V. E’ INVITATA

Anche su www.ecodiaversa.com

Diritto | Fisco
Ho avuto la Fortuna di “incontrare” un Maestro! Antonio Santi

E’ di questi giorni la pubblicazione su www.ecodiaversa.com di due articoli a firma dell’avvocato professore Roberto G. Aloisio, già presidente nazionale dell’A.I.G.A, già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, tra i più giovani Cassazionisti d’Italia per esame. E in questi giorni l’Associazione Gaetano Parente, su proposta e indicazioni dell’avvocato Aloisio, sta organizzando, con A.I.G.A. Aversa (avvocato Alfonso Quarto) e Camere Civili Aversa (avvocato Carlo Maria Palmiero), un Seminario avente ad oggetto: “L’interpretazione del negozio giuridico” i cui relatori saranno i professori Guido Alpa (Università Roma) e Carlo Venditti (Università Napoli), il notaio Gennaro Fiordiliso ed un Magistrato del Tribunale di Napoli Nord. Non poteva non tornarmi alla mente, dunque, l’inizio della mia attività di procuratore legale presso lo “Studio Aloisio”. Sono stati anni che non dimenticherò mai perciò sento l’esigenza di scrivere qualche riga in merito a quel periodo che a me sembra accaduto ieri ma che in realtà è lontano di ben ventotto anni. Continua a leggere >>>

Diritto | Fisco
La rilevanza del diritto privato Europeo per la funzione e le attività notarili Roberto Giovanni Aloisio *

Prologo

 

Il Notaio svolge, com’énoto, un ruolo di garanzia per l’Ordinamento, posto che assicura la legalità degli atti negoziali (sia inter vivo, che mortis causa).

In ragione di ciò – così a me pare – è cosa utile offrire un quadro di sintesi del DPE, donde derivano normazioni settoriali che influenzano (gli) e incidono (sulla) conformazione dei negozi giuridici .

La breve riflessione partirà dal quomodo e dal quid del Diritto Privato Europeoal fine di analizzare particolari settori normativi, di cui i notai (come gli avvocati prima e i giudici poi) non possono prescindere, pena la nullità dell’atto, l’errore d’impostazione di un atto processuale o infine di una sentenza illegale, perché ingiusta.

1 – Il Diritto Privato Europeo: la sfinge dai molti volti.

Quando si parla di “sfinge” si indica un insetto e si allude al mito:

1.a) dell’insetto si possono mettere in luce la caratteristica della multiformità; si tratta di una farfalla che si articola in almeno 300 specie (v. David Carter, Farfalle e falene – Guida fotografica ad oltre 500 specie di farfalle e falene di tutto il mondo, a cura di Andrea Sabbadini, 1a edizione, Milano, Fabbri Editori, 1993, p. 304) e denota metaforicamente la pluralità di forme di un “oggetto” (che, nel nostro caso, è un “concetto”: il diritto comunitario).

Questa mutazione di forma dell’insetto (e del concetto di cui si parlerà) viene proposta nel racconto dell’orrore di Edgar Allan Poe (The Sphinx, risalente al 1863) in cui il grande e infelice letterato inglese proietta sulla pagina l’immagine di un mostro gigantesco (che urlava scendendo da una collina) che, dopo un attento esame, si scopre essere un insetto (farfalla) lungo circa un sedicesimo di pollice, che si arrampicava nella tela tessuta da un ragno, che proiettava sull’osservatore – disattento impreparato e suggestionabile – l’immagine di una forma di animale di dimensioni mostruose;

1.b) il mito della Sfinge si risolve in un enigma (il primo nella storia): nella mitologia greca la Sfinge viene collocata all’ingresso della città di Tebe ai passeggeri, che – per non essere divorati o strangolati – se non riuscivano a risolvere l’enigma posto al passante; chi parlava era l’immagine di un leone con il volto da donna e le ali di uccello.

Si tratta di un animale mitologico che può anche morire, ma poi risorge all’infinito e la cosa curiosa è che il mito (secondo gli antropologi e gli storici delle religioni) è uno “stampo” della realtà universale che si ripete infinitamente  nella realtà naturale. In proposito mi piace ricordare il Teatro La Fenice di Venezia che ha avuto l’avventura di essere stato incendiato quattro volte e per cinque ricostruito ogni volta più bello di prima.

Orbene, tutte queste connotazioni possono essere traslate sul D.P.E. perché:

1.a) nessuno esattamente sa cosa sia;

1.b) benché negato, riafferma – come nel mito – la sua esistenza;

1.c) metaforicamente “ucciso”, cioè espunto dalla concettualizzazione giuridica, riemerge dalle sue stesse ceneri e si presenta al giurista come un “gigante” dell’ordinamento transnazionale;

1.d) si propone come “enigma giuridico” e ha bisogno di essere “risolto in soluzioni plurime”, attraverso la forza della mente dei giuristi, ognuno dei quali ne dà l’esatta raffigurazione sulla scena del Diritto; ogni “forma concettuale” è approssimata al verosimile, ma non al vero, soltanto perché non c’è mai una sola verità dell’“enigma” (tant’è che, nella letteratura, l’enigma può essere subito e affrontato solo dalla personalità di un medium, com’è di certo E. A. Poe).

Questa divertita premessa, colloca chi parla o chi scrive del D.P.E. in una situazione labirintica, che esige di ricorrere all’escamotage del “filo di Arianna”, il dilemma cioè della ricerca del punto di “partenza” (perché quello di “arrivo” è matematico, anzi più propriamente “geometrico”), che esige un atto di fede, un suicidio della ragione, un credere cieco verso l’interlocutore che assurge a “vate loquente”.

In uno dei Trattati con maggiore carica di ingegni (Manuale di diritto privato europeo, a cura di Castronovo e Mazzamuto, vol. I, Milano (Giuffrè), 2007) si legge che “del diritto europeo si può dire che c’è, anche se non è ancora certo ciò che esso sia” (op. cit., p. 3): ecco che con questa frase si ripropone il tema della Sfinge che “appare”, ma non si sa “cosa sia”, onde a me appare più agevole individuare la strada del “non essere”, piuttosto che quella dell’essere e, dunque, posso permettermi di affermare che il D.P.E. non è:

1.a) il Diritto Internazionale Privato;

1.b) il Diritto Privato Nazionale.

Et hora sufficit!

Siamo in presenza di un Diritto senza Stato: vi è cioè un ordinamento che non è riferibile ad un Ente soggettivo pubblico (Enspubblicum, possens) perché vive in autonomia senza Res pubblica, galleggia liquido e mobile tra i Popoli dell’Unione.

Ciò denota un fenomeno logico e anche para-logico di tutta evidenza: il Diritto viene prima dello Stato, anzi addirittura ignora lo Stato e non per questo è meno certo dello Stato di Diritto.

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