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Diritto | Fisco
Note del commercialista. NN. 2/2009 e 1/2009 a cura di Enrico Masucci

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Nota n.1/2009

Come ogni anno cominciamo ad esaminare le principali novità introdotte dalla Finanziaria 2009, allo scopo di tenere sempre informati i nostri Lettori sulle principali novità in ambito fiscale ed amministrativo.

A tal fine prenderemo in considerazione alcuni punti dell’art.2 della Finanziaria:

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Proroghe fiscali – misure per l’agricoltura (comma 1):

è stato eliminato il periodo transitorio, e pertanto diventa permanente l’aliquota IRAP agevolata dell’1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

 

Deduzione forfetaria spese non documentate settore autotrasporto (comma4):

sono valide anche per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2008, le deduzioni previste dal terzo comma art. 66 del TUIR, relative alle spese non documentate effettuate direttamente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa.

 

Asili nido (comma 6):

diventa permanete la deducibilità delle spese documentate sostenute dai genitori per i pagamenti relativi alla frequenza di asili nido introdotta con la Finanziaria 2006.

 

Abbonamenti servizi pubblici (comma 7):

è prorogata al 31/12/2009 la detrazione prevista per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale.

 

Proprietà contadina (comma 8):

le agevolazioni tributarie per la formazione e arrotondamento della proprietà contadina è prorogato al 31/12/2009.

 

Recupero patrimonio edilizio (comma 15):

la detrazione del 36% prevista per questo tipo di spesa è prorogata fino al 31/12/2011.

 

Ripartizione della spesa nel settore dell’autotrasporto (comma 17):

tale comma pone un limite di spesa per complessivi 30 milioni di euro da ripartire tra:

indennità percepita per l’anno 2009 dai lavoratori dipendenti delle imprese di autotrasporto;

deduzione forfetaria di spese sostenute in relazione a trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale (art. 95 comma 4 del TUIR)

 

Nota n.1/2009

Sono state predisposte con decreto n. 185/2008 le misure per contenere la crisi economica che stiamo vivendo in cui sono state previste tra le altre le seguenti:

 

art. 1  Bonus per le famiglie:  alcune categorie di soggetti residenti che hanno bassi redditi come nucleo familiare potranno richiedere per il solo anno 2009, un sussidio per affrontare meglio le spese quotidiane. L’ammontare di tale sussidio varia da i 200,00 ai 1.000,00 euro e riguarderà unicamente i lavoratori dipendenti o assimilati, pensionati possessori di redditi immobiliari e lavoratori autonomi occasionali. La domanda redatta su apposito modello dovrà essere presentata entro il 31/01/2009. I redditi complessivi, a seconda della composizione del nucleo familiare, non potranno superare i 22.000,00 euro annui o 35.000,00 in caso di familiare con portatore di handicap.

 

Art. 2 mutui prima casa: qualora il mutuo sia a tasso non fisso non potrà superare il 4% annuo, lo Stato si accollerà la parte eccedente tale percentuale. Tale agevolazione si applica esclusivamente ai mutui per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.

 

Art. 6 deduzione dell’IRAP:  già dalla prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile dedurre il 10% dell’IRAP dall’imponibile IRES. Tale deduzione è determinata forfetariamente ed è riferita al costo del lavoro e degli interessi.

 

Art. 7 pagamento IVA: con la premessa che l’efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria, per il triennio 2009-2011, l’IVA potrà essere versata all’erario al momento nel momento in cui viene riscossa dai propri clienti e comunque non oltre il decorso di un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Tale limite di 1 anno non potrà essere applicato a chi è soggetto ad una delle procedure concorsuali e/o esecutive. Il beneficio non si applica a chi gode già di regimi IVA speciali.

 

Art. 8 studi di settore: l’Agenzia delle Entrate nell’elaborare i propri studi di settore dovrà tenere conto delle condizioni economiche attuali.

 

Art. 10 Acconti IRES/IRAP: l’acconto è stato ridotto di tre punti percentuali; ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell’acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definite le modalità di versamento di quanto non corrisposto in virtù di tale agevolazione.

 

Art. 15 riallineamento e rivalutazione di valori contabili: per chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali, le modifiche introdotte con la finanziaria 2008 troveranno applicazione dal bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2007.

 

Art. 16 riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese:

– le istanze inviate all’Agenzia delle Entrate per verificare le norme antielusive se non ricevono comunicazione del parere entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente rientreranno nel silenzio assenso.

– le sanzioni pecuniarie per ritardato pagamento dei tributi sono ridotte al 2,5 % se effettuato entro 30 giorni; 3% se effettuato oltre il i 30 giorni e fino alla presentazione della dichiarazione.

  posta elettronica certificata (PEC): per chi non fosse esperto in materia (come me) la PEC rappresenta un modo di inviare e-mail, atti e documenti che attraverso una firma digitale assume rilevanza giuridica. Le imprese che si costituiscono in forma societaria, al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica; quelle già costituite, dovranno provvedervi entro tre anni.  Per quanto riguarda i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 Detrazione 55% risparmio energetico: nel decreto che stiamo esaminando sono previste restrizioni e complicazioni burocratiche che rendono di fatto inaccessibile il beneficio previsto. Comunque si presume che in sede di conversione in legge tale disposizione venga sensibilmente modificato.

 

Finanziaria 2009: quale preliminare analisi della Finanziaria 2009 Vi anticipo, sempre a proposito di ristrutturazioni edilizie, che sono state prorogate al 2011 le detrazioni fiscali del 36%


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