Archivio articoli

Seguici su:

Scarica l’Eco in PDF!

Vai alla pagina dei downloads

Editoria & CD

Scopri il CD di Domenico Cimarosa e i nostri libri

Enciclopedia di Aversa

L'Enciclopedia di Enzo Di Grazia

Guida turistica breve di Aversa

Guida turistica breve di Aversa

Progetto “Aversa Diversa: 1° Cultura, 2° Turismo”

Progetto Aversa Diversa
 

Diritto | Fisco
Addio all’ICI arriva L’IMU Arturo Palomba, commercialista

08_Villino_jpg_thumb.jpg

In linea generale le caratteristiche dell’Imposta Municipale Unica sono le seguenti:

          indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’Irap (art.14, c.1, d.lgs.n.23/11)

          imposta diretta sul patrimonio ricompresa nelle imposte reali, in quanto colpisce una determinata manifestazione di ricchezza prescindendo dalle condizioni economiche del contribuente (la capacità contributiva deriva dal possesso del bene), ancorché la predetta natura è in parte mitigata dalla previsione, limitatamente ai primi due anni di applicazione dell’imposta, di una detrazione in ragione del numero dei figli presenti nell’abitazione principale

          imposta periodica in quanto si riferisce ad un determinato periodo di tempo (l’anno solare)

          imposta proporzionale con applicazione di una percentuale (l’aliquota) alla base imponibile

          imposta locale in quanto il titolare del potere impositivo e l’ente beneficiario del gettito è il Comune, ancorché una parte del gettito è riservata allo Stato

          imposta (solo il tributo senza sanzioni ed interessi) assistita dal privilegio, subordinatamente a quello dello Stato,  sui beni mobili del debitore previsto dall’art. 2752 del codice civile (art.13, c.13, d.l.n. 201/11) >>>

Con l’art 13 del decreto legge 201 del 6 Dicembre 2011, convertito dalla legge 214 del 22 Dicembre 2011 – decreto “Salva Italia” o manovra Monti – è stata anticipata l’introduzione dell’Imposta Municipale Unica.

Le motivazioni che si celano dietro la scelta del policy maker di anticipare in via sperimentale l’introduzione del nuovo tributo (prevista dal decreto sul Federalismo Municipale solo a partire dal 2014), dipendono dall’attuale scenario economico e dall’esigenza di reperire risorse finanziarie necessarie a ridurre l’eccessivo debito pubblico italiano.

Il nuovo tributo, l’IMU, include l’imposta comunale sugli immobili (Ici), che è stata pagata fino a dicembre 2011 e l’Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiari di immobili non locati.

L’Imu presenta sostanziali analogie rispetto all’ICI in merito all’oggetto della tassazione, ai soggetti passivi – proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile, concessionario di aree demaniali, o locatario – ed alla procedura di determinazione dell’imposta. Tuttavia esistono anche rilevanti differenze rispetto alla vecchia Ici in merito ai seguenti punti:

·         moltiplicatori da applicare alle rendite per determinare la base imponibile degli immobili;

·         aliquota ordinaria e discrezionalità nella sua modificazione da parte degli enti impositori;

·         imposizione della abitazione principale e degli immobili rurali.

 

Ed inoltre:

Definizione

IMU

ICI

Abitazione principale

Fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente

Unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto (anche come più fabbricati) nella quale il possessore ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La dimora abituale si presume coincidente con la residenza anagrafica

Fabbricati equiparati all’abitazione principale direttamente dalla legge

Ex casa coniugale del coniuge non assegnatario

– Ex casa coniugale del coniuge non assegnatario

       Abitazione dei cittadini italiani residenti all’estero

       Iacp e Cooperative a proprietà indivisa

Fabbricati equiparati all’abitazione principale con potestà regolamentare

Abitazioni degli anziani e dei disabili ricoverati in case di riposo o di cura

– Abitazioni degli anziani e dei disabili ricoverati in case di riposo o di cura

– Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale

Pertinenze delle abitazioni principali

C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali

Artt. 817 e 818 del codice civile, senza limiti, salvo diversamente disposto dal regolamento comunale

 

Tutti gli immobili – fabbricati, terreni agricoli o aree edificabili – che si trovano nel territorio italiano saranno soggetti al tributo.

Le case all’estero sono invece assoggettate ad un’imposta di bollo pari al 7,6 per mille applicata al valore del costo o al valore di mercato dell’immobile.

L’imposta si applica considerando i mesi solari. Il mese scatta quando si è posseduto l’immobile per un periodo superiore ai 14 giorni.

In questo articolo ci limiteremo ad analizzare il caso dei fabbricati, che è forse quello più comune.

La base imponibile in questo caso è data dalla rendita catastale dell’immobile maggiorata del 5% moltiplicata per uno specifico moltiplicatore. Va considerato inoltre che abbiamo un notevole incremento nel passaggio dall’Ici all’Imu in merito ai coefficienti applicati. Le variazioni dei moltiplicatori dimostrano un aumento medio superiore al 60%, che unito all’inasprimento delle aliquote porta ad un aggravio tributario per i contribuenti nell’ordine del 75% (escludendo il fatto che si pagherà Imu anche sulla abitazione principale).

Il pagamento dell’imposta, secondo l’art. 13 comma 12 del Decreto “Salva Italia”, deve essere effettuato in via esclusiva attraverso l’uso del modello F24. Questa è una grande differenza rispetto all’Ici che prevedeva la possibilità di pagare anche attraverso l’utilizzo dei bollettini postali.

L’aliquota ordinaria dell’imposta è fissata allo 0,76%. E’ modificabile, con il regolamento dell’organo competente, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. Secondo questa impostazione le aliquote Imu ordinarie possono variare da un minimo del 4,6 per mille al 10,6 per mille.

L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è dello 0,4%. E’ modificabile, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Eventuali modifiche delle aliquote (ordinarie, abitazioni principali ed altre) potranno essere deliberate, dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione.

Sicuramente un elemento di novità rispetto alla vecchia Ici è rappresentato dalla tassazione dell’abitazione principale. La vecchia Ici, infatti, dal 2008 al 2011 non colpiva l’abitazione principale (fatta esclusione per le abitazioni di lusso A1, le ville e i castelliA8 o le abitazioni di pregio A9).

Con il nuovo tributo si assiste ad una revisione del concetto di abitazione principale. L’Imu prevede un’imposizione più lieve per le prime case dei soggetti passivi che presentino due requisiti:

·         dimora abituale nell’abitazione principale;

·         residenza del contribuente nell’abitazione principale.

 

Per essere oggetto di tassazione ai fini Imu basta che l’abitazione principale sia iscritta o iscrivibile nel catasto.

Ciò che abbiamo detto per l’abitazione principale e i relativi benefici in termini di detrazioni si estendono per analogia e in maniera non derogabile anche alle pertinenze della abitazione principale, solo se accatastate nelle categorie C2, C6 e C7. Ovviamente il beneficio vale solo per una pertinenza per le suindicate categorie.

L’abitazione principale del soggetto passivo subisce l’applicazione di un’aliquota ridotta e gode di detrazioni dal tributo locale. Cerchiamo di capire bene come funzionano queste detrazioni.

I soggetti passivi titolari di abitazione principale hanno diritto a una detrazione, pro quota, di euro 200 annui. L’importo della detrazione va rapportato al periodo in cui il soggetto passivo ha tenuto la dimora e la residenza anagrafica nell’abitazione principale.

Esiste una seconda tipologia di detrazione, pari a 50 euro. Questa detrazione riguarda i soggetti passivi che hanno figli conviventi di età inferiore a 26 anni. La detrazione ammonta a 50 euro per ogni figlio convivente con età inferiore ai 26 anni. La detrazione per figli conviventi a carico con età inferiore a 26 anni non può andare oltre i 400 euro. Ciò significa che oltre l’eventuale ottavo figlio, la prole diviene irrilevante per questa tipologia di detrazione.

Per capire meglio gli effetti dovuti all’anticipazione dell’Imu dal 2014 al 2012 e le differenze rispetto all’Ici, possiamo considerare il seguente esempio.

Un contribuente possiede un’abitazione principale, categoria catastale A2, con rendita catastale pari a 460 euro; inoltre convive nell’immobile con due figli, di cui uno possiede 15 anni e uno 28 anni. Tutto ciò risulta dai dati in possesso nell’Anagrafe comunale.  Ipotizziamo che il comune adotti aliquote e detrazioni secondo quanto stabilito dal D.L. 201/2011, senza variazioni.

Tipologia

Ici

Imu

Rendita catastale

460

460

Rivalutazione

5%

5%

Rendita rivalutata

483

483

Moltiplicatore

100

160

Base imponibile

48.300

77.280

Aliquota d’imposta

0,4%

Imposta lorda

309,12

Detrazione

250

Imposta netta

59,12

 

E’ evidente la finalità dello stato di prelevare ricchezza dai soggetti possessori di immobili per cercare di realizzare lo scopo della “messa in sicurezza” dei conti pubblici. Bisognerebbe cercare di capire come questa iniziativa impatti sulla propensione marginale al consumo da parte degli italiani in un contesto congiunturale in cui i consumatori hanno sempre una quota più bassa del proprio reddito da destinare al consumo.


www.ecodiaversa.com
Creative Commons License Questo sito utilizza un licenza Creative Commons License - Powered by Wordpress - Web Design by Claudio Lippi

Google Analytics
Amministrazione