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Diritto | Fisco
Novità fiscali e amministrative “post-ferie” a seguito della conversione in legge del decreto sviluppo Studio Enrico Masucci

Con la presente analizzeremo le novità fiscali e amministrative “post-ferie” a seguito della conversione in legge del decreto sviluppo. Tali novità sono le seguenti e precisamente: >>>>

  • Regime iva cessione/locazione fabbricati (art. 9)

Per quanto concerne le locazioni e le cessioni viene confermato il principio generale di esenzione salvo i casi di esplicita richiesta di applicazione dell’iva; alleghiamo di seguito due tabelle riepilogative. 

ABITATIVI

CEDENTE

CESSIONARIO

IVA

Impresa costruttrice o di ripristino
che vende prima dei 5 anni

chiunque

imponibile

Impresa costruttrice o di ripristino
che vende dopo 5 anni CON OPZIONE

chiunque

imponibile

Impresa costruttrice o di ripristino
che vende dopo 5 anni SENZA OPZIONE
oppure altro soggetto IVA

chiunque

esente

Impresa che vende fabbricati destinati
ad alloggi sociali CON OPZIONE

chiunque

imponibile

STRUMENTALI

Impresa costruttrice o di ripristino
che vende prima dei 5 anni

chiunque

imponibile

Altro soggetto IVA (comprese le imprese
costruttrici o di ripristino dopo i 5 anni)
SENZA OPZIONE

chiunque

esente

Altro soggetto IVA comprese le imprese
costruttrici o di ripristino CON OPZIONE

chiunque

imponibile

 

LOCATORE

CONDUTTORE

IVA

ABITATIVI

Impresa costruttrice o di ripristino
CON OPZIONE

chiunque

imponibile

Impresa costruttrice o di ripristino
SENZA OPZIONE

chiunque

esente

Locazioni di fabbricati destinati
ad alloggi sociali CON OPZIONE

chiunque

imponibile

Locazioni di fabbricati destinati
ad alloggi sociali SENZA OPZIONE

chiunque

esente

Altro soggetto IVA

chiunque

esente

STRUMENTALI

Soggetto IVA CON OPZIONE

chiunque

imponibile

Soggetto IVA SENZA OPZIONE

chiunque

esente

                                                                                                                                                                  

 

 

 

  • Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 11)

Per le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero 26/6/2012 e sino al 30 giugno 2013, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF, disciplinata dall’art.16-bis,T.U.I.R., è fissata nella misura del 50% (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di Euro 96.000,00 (anziché Euro 48.000,00) per ciascuna unità immobiliare; dopo tale data sarà ripristinata la detrazione ordinaria. Per le tipologie di spese detraibili e per le modalità di detrazione sono in vigore le vecchie norme di riferimento: detrazione in 10 rate, pagamento con bonifico (ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55/E del 7 Giugno 2012, ha affermato che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell’agevolazione)

 

  • Contributo acquisto veicoli  a basse emissione (art. 17 decies)

per coloro che acquistano in Italia, anche in leasing, dal 2013 al 2015 un nuovo veicolo a bassa emissione, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo che varia da Euro 1.800,00 a Euro 5.00,00 a seconda della quantità emessa di anidride carbonica.

 

  • Liquidazione iva per cassa (art. 32 bis)

è allargata la platea di coloro che possono usufruire di tale beneficio a soggetti passivi con un volume d’affari non superiore ad Euro 2.000.000,00 (rispetto al vecchio regime che era di Euro 200.000,00) nei confronti di acquirenti o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte e professione. Per gli stessi contribuenti che applicano l’IVA per cassa, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento della fattura. E’ inoltre stabilito che il regime IVA per cassa è applicabile a seguito di opzione da parte del contribuente, il soggetto interessato dovrà riportare in fattura un’apposita annotazione, in mancanza della quale l’imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell’operazione. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta o in caso di acquirente/committente privato.

 

  • Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (art. 44)

Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice civile, introdotto con il decreto liberalizzazioni, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. La costituzione deve avvenire per atto pubblico, il capitale sociale non può essere inferiore ad Euro 1 e superiore ad Euro 10.000,00, gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci ed infine la denominazione di srl a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e “nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”. È stato anche previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze promuove un accordo con l’ABI al fine di fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti di età inferiore a 35 anni che costituiscono questo tipo di società (riserviamo molti dubbi sull’effettiva applicazione di questa parte…)

 

  • Partite iva fittizie (art. 46 bis)

Tale normativa è stata prevista al fine di contrastare il fenomeno delle partite IVA c.d. “fittizie”, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita IVA rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una collaborazione coordinata e continuativa e/o del lavoro subordinato. Si considerano pertanto tali i rapporti di lavoro, salvo prova contraria, che presentino come caratteristiche: durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi col medesimo committente; corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;  il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Sono comunque previste delle eccezioni alla norma (iscrizioni ad albi, fatturato superiore ad € 18.000,00, lavoro con comprovate capacità tecniche…).

 

  • Non ha invece avuto seguito la norma che prevedeva l’esenzione triennale per gli immobili invenduti dalle società di costruzioni

 

Infine pur non rientrato nel decreto sviluppo, riteniamo comunque importante farvi sapere che la legge 92/2011 ridimensiona dal 2013 la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti. In particolare, l’attuale misura di deducibilità, fissata al 40%, sarà ridotta al 27,5%. Inoltre, anche per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70%. Non subisce, invece, alcuna modifica la percentuale di deducibilità dei costi relativa ai mezzi di trasporto utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio (80%), alle auto strumentali e a quelle adibite ad uso pubblico (100%). A decorrere dal 2012 scatterà, infine, una franchigia di euro 40 sulla deducibilità del contributo al Servizio sanitario nazionale, obbligatorio sull’assicurazione Rc auto.

 

 

 


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