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Progetto Aversa Diversa
 

Attualità
Chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate in merito ai lavori di ristrutturazione e del risparmio energetico ed altre novità. Enrico Masucci e Giorgia Masucci

MASUCCI Soldi.jpg

Il 18 settembre u.s. l’Agenzia delle entrate
ha messo ordine alla disciplina in oggetto, chiarendo le novità introdotte dal
D.L. 63/2013.

Vediamo pertanto i punti fondamentali spiegati nella suddetta
circolare:   >>>continua>>>>


TERMINI

Sono prorogati fino al 31/12/2013 le detrazioni inerenti gli
interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio
edilizio; la proroga è invece fino al 30/06/2014 per gli interventi di
riqualificazione riguardanti  parti
comuni di edifici condominiali.

 

ALIQUOTE

Quella del 55% (risparmio energetico) è innalzata al 65%; quella
del 36% (patrimonio edilizio) è innalzata al 50% ed al 65% per gli interventi
finalizzati all’implementazione di sistemi antisismici.

 

INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO INTERESSATI ALLA PROROGA

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:
per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o quali
impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche
richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo
stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato (limite
massimo € 100.000,00); interventi su edifici esistenti riguardanti pavimenti
finestre e infissi (limite massimo € 60.000,00); installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda a uso domestico o industriale (limite
massimo € 60.000,00); interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore
ad alta efficienza (limite massimo € 30.000,00); interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (limite massimo €
30.000,00).
Per tali interventi, occorre fare riferimento per le persone
fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti commerciali, al principio
di cassa, e quindi alla data dell’effettivo pagamento; per le imprese
individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e,
quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla
data dei pagamenti
.

 

INTERVENTI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Oltre  all’innalzamento
della percentuale, come precisato nel paragrafo “aliquote”, è stato previsto
anche un incremento delle spese ammissibili da € 48.000,00 ad € 96.000,00.

È stata altresì riconosciuta una detrazione di imposta sempre
pari al 50% per l’acquisto di mobili (es: letti, armadi, cassettiere, librerie,
scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i
materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione) e di
grandi elettrodomestici (es: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento)  di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni,
per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica,
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione con un tetto
massimo di € 10.000,00. Possono usufruire di questa ultima agevolazione, solo i
soggetti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del
patrimonio edilizio; si ritiene possibile, inoltre, che le spese per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle
per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati
i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati. In
altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui
sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici,
ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di
quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere comprovata
dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla
vigente legislazione edilizia ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali
non siano necessarie comunicazioni dovrà essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. Si precisa, inoltre, che possono essere
agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi
elettrodomestici nuovi. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie
di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di
mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di
debito, rimane invece invariato il pagamento con specifico bonifico, per le
spese di ristrutturazione vere e proprie.

 

Vediamo adesso brevemente anche altre novità introdotte dal
decreto IMU e dal decreto lavoro

 

RIDUZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Il decreto imu ha previsto una riduzione dell’aliquota della
cedolare secca per le locazioni a canone concordato dal 19% al 15% a partire
dal periodo di imposta 2013.

È stato inoltre previsto che i costruttori non debbano versare
la seconda rata imu per gli immobili rimasti invenduti o sfitti, relativamente
ai fabbricati destinati alla vendita,

 

RIDUZIONE TETTO DETRAIBILITA’ POLIZZE VITA

È stato abbassato il tetto di detraibilità
delle polizze vita a 630 euro per il periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2013 e a 230 euro per quello 2014.

 

RESPONSABILITA’ SOLIDALE SUBAPPALTI

Se da una parte il decreto del fare ha abolito
la responsabilità solidale di appaltatore e sub appaltatore per quanto riguarda
il versamento dell’iva (vedi ns. nota informativa 4/2013) ma mantenendo quella delle
ritenute dei dipendenti,  il decreto del
lavoro estende tale responsabilità al versamento delle ritenute dei lavoratori
autonomi.

 

SRL ORDINARIE CON CAPITALE MINIMO 

Vengono abolite le srl a capitale ridotto, ma nel contempo viene
data la possibilità di costituire srl con capitale inferiore i 10.000 euro. In
tal caso: non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro; i
conferimenti in denaro vanno per intero versati nelle mani di coloro che sono
nominati amministratori della società; una somma pari a un quinto degli utili
netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare
la riserva legale, e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia
raggiunto la soglia di 10mila euro

 

Infine citiamo alcuni chiarimenti in merito alla prossima
comunicazione inerente i beni della società dati in uso ai soci:  il provvedimento 2/8/2013, in un’ottica di
semplificazione dell’adempimento ha escluso alcune categorie di beni da tale
obbligo. In particolare non devono più essere comunicati:  beni concessi in godimento agli
amministratori, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore
autonomo, che costituiscono fringe benefit. i beni concessi in godimento
all’imprenditore  individuale, i beni di
società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività
commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non
commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente
istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a
proprietà indivisa concessi ai propri soci; l‘obbligo,
inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare
dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” siano di valore non
superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.


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