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Progetto “Aversa Diversa: 1° Cultura, 2° Turismo”

Progetto Aversa Diversa
 

Diritto | Fisco
La rilevanza del diritto privato Europeo per la funzione e le attività notarili Roberto Giovanni Aloisio *

Prologo

 

Il Notaio svolge, com’énoto, un ruolo di garanzia per l’Ordinamento, posto che assicura la legalità degli atti negoziali (sia inter vivo, che mortis causa).

In ragione di ciò – così a me pare – è cosa utile offrire un quadro di sintesi del DPE, donde derivano normazioni settoriali che influenzano (gli) e incidono (sulla) conformazione dei negozi giuridici .

La breve riflessione partirà dal quomodo e dal quid del Diritto Privato Europeoal fine di analizzare particolari settori normativi, di cui i notai (come gli avvocati prima e i giudici poi) non possono prescindere, pena la nullità dell’atto, l’errore d’impostazione di un atto processuale o infine di una sentenza illegale, perché ingiusta.

1 – Il Diritto Privato Europeo: la sfinge dai molti volti.

Quando si parla di “sfinge” si indica un insetto e si allude al mito:

1.a) dell’insetto si possono mettere in luce la caratteristica della multiformità; si tratta di una farfalla che si articola in almeno 300 specie (v. David Carter, Farfalle e falene – Guida fotografica ad oltre 500 specie di farfalle e falene di tutto il mondo, a cura di Andrea Sabbadini, 1a edizione, Milano, Fabbri Editori, 1993, p. 304) e denota metaforicamente la pluralità di forme di un “oggetto” (che, nel nostro caso, è un “concetto”: il diritto comunitario).

Questa mutazione di forma dell’insetto (e del concetto di cui si parlerà) viene proposta nel racconto dell’orrore di Edgar Allan Poe (The Sphinx, risalente al 1863) in cui il grande e infelice letterato inglese proietta sulla pagina l’immagine di un mostro gigantesco (che urlava scendendo da una collina) che, dopo un attento esame, si scopre essere un insetto (farfalla) lungo circa un sedicesimo di pollice, che si arrampicava nella tela tessuta da un ragno, che proiettava sull’osservatore – disattento impreparato e suggestionabile – l’immagine di una forma di animale di dimensioni mostruose;

1.b) il mito della Sfinge si risolve in un enigma (il primo nella storia): nella mitologia greca la Sfinge viene collocata all’ingresso della città di Tebe ai passeggeri, che – per non essere divorati o strangolati – se non riuscivano a risolvere l’enigma posto al passante; chi parlava era l’immagine di un leone con il volto da donna e le ali di uccello.

Si tratta di un animale mitologico che può anche morire, ma poi risorge all’infinito e la cosa curiosa è che il mito (secondo gli antropologi e gli storici delle religioni) è uno “stampo” della realtà universale che si ripete infinitamente  nella realtà naturale. In proposito mi piace ricordare il Teatro La Fenice di Venezia che ha avuto l’avventura di essere stato incendiato quattro volte e per cinque ricostruito ogni volta più bello di prima.

Orbene, tutte queste connotazioni possono essere traslate sul D.P.E. perché:

1.a) nessuno esattamente sa cosa sia;

1.b) benché negato, riafferma – come nel mito – la sua esistenza;

1.c) metaforicamente “ucciso”, cioè espunto dalla concettualizzazione giuridica, riemerge dalle sue stesse ceneri e si presenta al giurista come un “gigante” dell’ordinamento transnazionale;

1.d) si propone come “enigma giuridico” e ha bisogno di essere “risolto in soluzioni plurime”, attraverso la forza della mente dei giuristi, ognuno dei quali ne dà l’esatta raffigurazione sulla scena del Diritto; ogni “forma concettuale” è approssimata al verosimile, ma non al vero, soltanto perché non c’è mai una sola verità dell’“enigma” (tant’è che, nella letteratura, l’enigma può essere subito e affrontato solo dalla personalità di un medium, com’è di certo E. A. Poe).

Questa divertita premessa, colloca chi parla o chi scrive del D.P.E. in una situazione labirintica, che esige di ricorrere all’escamotage del “filo di Arianna”, il dilemma cioè della ricerca del punto di “partenza” (perché quello di “arrivo” è matematico, anzi più propriamente “geometrico”), che esige un atto di fede, un suicidio della ragione, un credere cieco verso l’interlocutore che assurge a “vate loquente”.

In uno dei Trattati con maggiore carica di ingegni (Manuale di diritto privato europeo, a cura di Castronovo e Mazzamuto, vol. I, Milano (Giuffrè), 2007) si legge che “del diritto europeo si può dire che c’è, anche se non è ancora certo ciò che esso sia” (op. cit., p. 3): ecco che con questa frase si ripropone il tema della Sfinge che “appare”, ma non si sa “cosa sia”, onde a me appare più agevole individuare la strada del “non essere”, piuttosto che quella dell’essere e, dunque, posso permettermi di affermare che il D.P.E. non è:

1.a) il Diritto Internazionale Privato;

1.b) il Diritto Privato Nazionale.

Et hora sufficit!

Siamo in presenza di un Diritto senza Stato: vi è cioè un ordinamento che non è riferibile ad un Ente soggettivo pubblico (Enspubblicum, possens) perché vive in autonomia senza Res pubblica, galleggia liquido e mobile tra i Popoli dell’Unione.

Ciò denota un fenomeno logico e anche para-logico di tutta evidenza: il Diritto viene prima dello Stato, anzi addirittura ignora lo Stato e non per questo è meno certo dello Stato di Diritto.

2 – Diritti soggettivi enorme comunitarie.

La ragione concreta che spinge un avvocato civilista ad occuparsi dell’ordinamento comunitario risiede in ciò che proprio nella normativa europea si rinvengono le basi di molti diritti soggettivi che i cittadini possono far valere nell’ordinamento interno dinanzi ai giudici nazionali e, loro tramite, dinanzi alla Corte di giustizia del Lussemburgo.

In verità il diritto comunitario è molto più vicino alle esigenze dei comuni cittadini (e ai loro diritti) di quanto non si fosse potuto immaginare negli anni Cinquanta (epoca in cui vennero firmati i tre trattati Cee, Ceca edEuratom) e la prova più eloquente è data dall’ultimo atto dei Paesi della Comunità, cioè a dire dal trattato di Maastricht sull’Unione Europea (firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993), nel quale è dato di ritrovare (all’interno del Titolo I, riguardante 1e disposizioni comuni) alcune enunciazioni normative di grande rilevanza su1 piano dei principi generali:

1 – alla lettera A, secondo alinea, si dichiara che il trattato realizza «una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini». A seguire, nel terzo alinea, si specifica ulteriormente che l’Unione «ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli»;

2 – alla lettera B, si afferma che l’Unione si prefigge, tra gli altri, lo scopo di «rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi membri mediante l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione»;

3 – alla lettera F, punto 2, è contenuta la norma di maggior importanza per cogliere il tracciato lungo il quale si è mosso il legislatore europeo; in essa si dichiara che «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». La peculiarità dell’enunciato risiede nel fatto – invero clamoroso per la nostra tradizione giuridica – che non sono i diritti che nascono dai principi, ma questi traggono origine e linfa dai primi.

2.1. Esame di alcuni casi fondamentali nella giurisprudenza comunitaria.

Come si accennava all’inizio, il fenomeno giuridico della produzione normativa comunitaria è fonte di nuovi diritti soggettivi, foss’anche contro le norme interne degli Stati membri, il che può essere agevolmente dedotto sia dalla diretta applicabilità dei regolamenti (art. 189 trattato Ce), sia dalla efficacia delle direttive, le quali vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere e che, se non recepite tempestivamente, spiegano i loro effetti verticali tra Stato e soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando siano chiare, precise e incondizionate (art. 189 trattato Ce).

Un rapido esame di casi concreti sarà utile per comprendere la necessità di aprire la sfera delle nostre conoscenze ad un mondo normativo che sarà dominante, salvo drastiche soluzioni di continuità, negli anni che si dirigono verso (e oltrepasseranno) il secondo millennio.

 A) Nella vicenda Costa/Enel, l’avv. Flaminio Costa contestava una bolletta dell’energia elettrica e sollevava una questione pregiudiziale ex 177

trattato dinanzi al giudice conciliatore di Milano, il quale (accogliendo la richiesta) domandava alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e i conseguenti dd.pp.rr. (sulla nazionalizzazione dell’Enel) con gli artt. 102, 93, 53 e 37 del trattato.

In questa controversia la Corte di giustizia faceva rilevare che «il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia» e che «tutte le disposizioni dell’art. 37 n. 2 (eliminazione dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale) sono norme comunitarie atte ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare».

Non può sfuggire che, già negli anni sessanta, la Corte di giustizia aveva esattamente individuato l’efficacia sovraordinata delle norme comunitarie, di guisa che la norma nazionale, precedente o successiva rispetto a quelle, non poteva esplicare alcun effetto né abrogante né derogatorio. Questo principio, che si è fatto strada lentamente all’interno delle concezioni giuridiche fatte proprie dall’ordinamento italiano, si è peraltro arricchito e precisato nel corso del tempo attraverso le successive sentenze della Corte di giustizia.

 B) Nel caso Simmenthal/Amministrazione delle Finanze Italiane, la società Simmenthal importava dalla Francia una partita di carni bovine destinata all’alimentazione umana e veniva sottoposta al pagamento di «diritti di controllo sanitario» per una somma di lire 581.480 (art. 32 t.u., leggi sanitarie). Ritenuto che detti controlli al passaggio in frontiera e i diritti percepiti rappresentavano ostacoli alla libera circolazione delle merci, la società adiva il pretore di Susa per la ripetizione delle somme indebitamente pagate. Il pretore sollecitava una pronunzia pregiudiziale ex 177 che sfociava in una prima sentenza della Corte (del 15 novembre 1976) la quale dichiarava che i controlli sanitari al confine costituivano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative vietate ai sensi dell’art. 30 del trattato e che dovevano considerarsi tasse d’effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti importati, in occasione del loro passaggio alla frontiera.

Il pretore ingiungeva la restituzione delle somme pagate, ma l‘Amministrazione finanziaria proponeva opposizione deducendo l’esistenza di una legge interna posteriore (l. 1239/70) che statuiva in senso distonico rispetto alle norme di diritto comunitario.

La Corte di giustizia rilevava per la seconda volta che, ai sensi dell’art. 189 del trattato, le disposizioni comunitarie direttamente applicabili devono esplicare, «a dispetto di qualsivoglia norma o prassi interna degli Stati membri, piena, integrale ed uniforme efficacia negli ordinamenti di questi ultimi, anche al fine della garanzia delle situazioni giuridiche soggettive create in capo ai privati, e dunque la portata di dette norme va intesa nel senso che eventuali disposizioni nazionali successive con esse contrastanti vanno immediatamente disapplicate. La disapplicazione, in particolare, non deve essere preceduta dalla rimozione della norma interna contrastante, né ad opera dello stesso legislatore nazionale (abrogazione), né a seguito dell’intervento di altri organi istituzionali (dichiarazione di incostituzionalità), specie ove si consideri, rispetto a questa seconda ipotesi, che fino a detta dichiarazione, permanendo la piena efficacia della legge nazionale, risulterebbe impedita l’applicazione delle norme comunitarie, non garantita la piena, integrale ed uniforme applicazione delle medesime e non protette le situazioni giuridiche create in capo ai privati».

In questo come in altri casi la Corte ha dunque affermato il «principio della preminenza» del diritto comunitario, secondo il quale «le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche – in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri – di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie».

Il giudice nazionale ha pertanto l’obbligo di garantire la piena efficacia

delle norme comunitarie, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

 C) Fuori dall’ambito privatistico, in materia penale, il caso Ratti, d’indubitabile interesse, ha consentito alla giurisprudenza di compiere un ulteriore passo in avanti, pervenendosi alla conclusione che il giudice nazionale – cui il singolo cittadino, essendosi conformato alle disposizioni di una direttiva, si sia rivolto per chiedere la disapplicazione di una norma interna, incompatibile con detta direttiva non recepita nell’ordinamento interno dello Stato inadempiente – deve accogliere l’istanza avanzata, se l’obbligo di che trattasi è incondizionato e sufficientemente preciso. Da tale principio la Corte ha desunto che, dopo la scadenza del termine stabilito per l’attuazione di una direttiva, gli Stati membri non possono applicare la propria normativa nazionale a chi si sia conformato alle disposizioni della direttiva inattuata, neppure nel caso in cui la normativa interna contempli sanzioni penali.

 D) Nella vicenda che ha riguardato Yvonne Van Duyn, la Corte si è occupata di una fattispecie nella quale interagivano il diritto al lavoro con la libertà di manifestazione del pensiero.

Alla cittadina olandese era stato negato di entrare nel Regno Unito perché aveva seguito corsi scientistici, apparteneva alla chiesa scientista e intendeva lavorare presso una comunità inglese che s’ispirava a quella dottrina religiosa.

La Corte di giustizia, investita dalla ChanceryDivision of the High Court of Justice, si è richiamata all’art. 48 nn. 1 e 2 del trattato Ce, che garantisce la libera circolazione dei lavoratori, e dunque costituisce il fondamento di un diritto soggettivo che implica «l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro». Le suddette disposizioni – ha motivato la Corte – «impongono agli Stati membri un obbligo preciso, che non richiede l’emanazione di alcun ulteriore provvedimento da parte delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri e che non lascia a questi ultimi alcuna discrezionalità nella sua attuazione».

 E) Utile richiamare l’attenzione sulla vicenda Messner – che ha dato luogo ad un’imputazione penale – in ordine alla quale la Corte ha colto l’occasione per affermare che il comportamento di uno Stato membro (l’Italia), il quale imponga ai cittadini degli altri Stati l’obbligo, addirittura munito di sanzione penale, di effettuare la c.d. «dichiarazione di soggiorno» entro tre giorni a decorrere dall’ingresso nel territorio, non è compatibile con le norme di diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone.

La Corte, nella specie, ha formulato alcune osservazioni in punto di diritto che hanno una grande portata sul piano dei principi generali di un ordinamento giuridico che abbia la pretesa di ritenersi civile e democratico. In particolare si è posto in netta evidenza che:

1a) il termine di tre giorni, cui faceva riferimento la normativa italiana, appariva eccessivamente restrittivo, tenuto conto della necessità, per gli interessati, di disporre di un periodo di tempo sufficiente per spostarsi dalla frontiera fino al luogo di destinazione, nonché d’informarsi circa l’autorità competente e le formalità amministrative richieste dalla normativa statale;

1b) il termine sopra cennato non poteva essere considerato ragionevole;

1c) la sanzione dell’arresto o dell’ammenda era da ritenersi irragionevole, anche in relazione al ristrettissimo termine imposto per effettuare la dichiarazione di soggiorno.

F) Si può concludere segnalando, infine, il caso Commissione Ce/Repubblica Federale di Germania, che ha provocato la decisione secondo la quale lo Stato tedesco, avendo adottato e mantenuto nella propria legislazione nazionale disposizioni che subordinano il rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari dei lavoratori emigranti della Comunità alla condizione che questi ultimi vivano in un’abitazione adeguata non soltanto nel momento in cui si stabiliscono presso il lavoratore emigrante ma anche durante tutta la durata del soggiorno, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti a norma dell’art. 10, par. 3 del regolamento Ce n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968.

***

3 – Diritto comunitario e diritto privato (cenni).

 Da quanto precede emerge a chiare note che le norme comunitarie creano incessantemente situazioni giuridiche che si fondano su di un sistema giuridico di natura complessa, che si compone di norme che traggono origine da fonti diverse: a) quelle internazionali (i trattati istitutivi e le loro successive integrazioni o modificazioni); b) quelle comunitarie in senso proprio (diritto prodotto dalle istituzioni comunitarie); c) quelle nazionali (le leggi, i decreti e i regolamenti interni che danno concreta attuazione al diritto comunitario).

Il terreno del diritto privato che oggi risulta coperto da norme comunitarie è vastissimo: gli scambi, il lavoro, i servizi, l’agricoltura, l’attività commerciale e, dopo l’Atto Unico, l’ambiente, i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni; infine, con il trattato di Maastricht, la salute, la protezione dei consumatori, la cultura, l’industria, la protezione civile, l’energia, il turismo, l’istruzione, la formazione professionale, i giovani.

Il dialogo tra Corte di giustizia e giudici interni (art. 177 trattatoCe).

 Il cuore di questa comunità di diritto è costituito dalla Corte di giustizia che, a mente dell’art. 164 «assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione» del trattato.

Dalla data della sua istituzione, la Corte ha dialogato con tutte le giurisdizioni degli Stati membri attraverso l’art. 177 trattato Ce, che consente al giudice interno di rimettete alla Corte tutte le questioni pregiudiziali – riferite al trattato e alla validità e all’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni comunitarie – che possono incidere, direttamente o indirettamente, sulla soluzione di una controversia.

Sotto questa angolazione prospettica, è appena il caso di segnalare che –

per restare nell’ambito processualciviliscico – mentre i giudici di merito possono demandare alla giurisdizione europea di pronunciarsi sulla questione pregiudiziale, la Corte Suprema di cassazione ha l’obbligo di rimettere alla Corte di Lussemburgo la cennata questione, essendo giudice di ultima istanza (art. 177, terzo comma).

Con riferimento ai rapporti tra la Corte di giustizia e l’Autorità giurisdizionale italiana, essi sono stati travagliati e difficili, né a tutt’oggi sembra che sia stato trovato un definitivo assestamento.

Può essere interessante segnalare che con una decisione contrastante con altro precedente, la Corte costituzionale ha recentemente negato a se stessa di poter rimettere alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali perché assume di non rientrare nell’ambito delle giurisdizioni nazionali cui fa riferimento l’art. 177 del trattato Ce.

I giudici della Consulta, affermando di esercitare «essenzialmente una funzione di controllo costituzionale di suprema garanzia della osservanza della Costituzione repubblicana da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle regioni», hanno ritenuto quindi di non poter rientrare nell’ambito degli «organi giudiziari, ordinari o speciali».

5 – Responsabilità degli Stati membri per mancato recepimento delle direttive.

Il vero punto cruciale, peraltro, ove si sono scontrate le opposte visioni della Corte di giustizia e dei giudici nazionali, è costituito dalle quaestiones che sono stare prospettate in ordine alle reiterate inadempienze dello Stato italiano con riferimento agli obblighi derivanti dalle direttive e dalle decisioni delle istituzioni comunitarie.

Come è noto, la giurisprudenza europea si è sempre più indirizzata nel senso di ampliare la tutela dei soggetti degli ordinamenti degli Stati membri e ciò, in particolare, si è verificato con riguardo alle direttive, e ai loro effetti (diretti o indiretti) all’interno degli ordinamenti nazionali.

Su questo versante, l’evoluzione è stata particolarmente incisiva e la Corte di giustizia ha segnato, a tal riguardo, tre tappe fondamentali:

1a)  la prima (caso Marshall del l986) è sfociata nel riconoscimento alle direttive non attuate – dotate del requisito della chiarezza, precisione e determinatezza – della c.d. efficacia verticale tra lo Stato e le persone (fisiche o giuridiche).

In forza di tale precedente, lo Stato non può giustificare la propria inadempienza atteso l’obbligo di cooperazione sancito dall’art. 5 del trattato: in altri termini, secondo il principio delle cleanhands, lo Stato negligente non può invocare contro un privato il diritto interno che per ipotesi collida con la direttiva comunitaria non attuata;

1b) la seconda tappa è stata raggiunta con il caso Marleasing del 1990.

Senza pervenire al riconoscimento degli effetti orizzontali o interindividuali alle direttive non attuate, la Corte ha precisato che le norme statali interne devono essere interpretate dai giudici nazionali tenendo conto delle disposizioni e dei principi contenuti nelle norme comunitarie, che devono essere utilizzati per colmare le lacune dell’ordinamento dello Stato membro;

1c) la terza tappa è segnata dal caso Francovich del 1991, in ordine al quale si è affermato il principio di responsabilità dello Stato per l’inattuazione di una direttiva.

La questione di specie, era stata sollevata dai giudici italiani i quali chiedevano di sapere se – stante l’impossibilità di riconoscere effetti orizzontali ad una direttiva inattuata (che, se recepita, avrebbe creato diritti o comunque vantaggi economici per alcuni soggetti) – le persone lese potessero chiedere allo Stato inadempiente il risarcimento del danno.

La Corte ha dato risposta positiva alla questione sollevata, richiamandosi al principio della responsabilità degli Stati membri e demandando ai giudici nazionali le relative statuizioni di condanna. In particolare, si è fatto rilevare che il diritto al risarcimento – derivante da un illecito (ex artt. 189 e 5 trattato) – deve essere riconosciuto a chiunque ne abbia interesse purché ricorrano tre condizioni, e cioè: a) che il risultato della direttiva comporti l’attribuzione di diritti a favore dei singoli; b) che il contenuto di tali diritti possa essere «individuato sulla base delle disposizioni della direttiva»; c) che sussista un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato ed il danno subito dai soggetti lesi».

L’orientamento testé enunciato (che può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza europea), stenta a prendere corpo nelle sentenze dei Giudici italiani, tant’è che la Corte di cassazione ha affermato che la mancata attuazione da parte dello Stato di una direttiva comunitaria non può costituire illecito aquiliano nei confronti dei privati che abbiano subito pregiudizi economici in conseguenza dell’inadempienza dello Stato italiano, posto che «di fronte all’esercizio del potere politico non sono configurabili situazioni soggettive protette dei singoli», anche se – soggiunge la Suprema Corte – «il sistema normativo vigente risulta in contrasto con regole generali dell’ordinamento comunitario (…) nella parte in cui non prevede che ai singoli competa un adeguato ristoro per il pregiudizio subito dalla mancata attuazione di una direttiva».

Sembra tuttavia che l’enunciazione della Corte di cassazione si risolva in una petizione di principio, perché un contrasto tra regole interne e regole comunitarie si ricompone facendo prevalere le seconde sulle prime, non già riconoscendo al legislatore il potere di conculcare i diritti dei cittadini che si fondano su norme, quelle comunitarie, di rango superiore alla legge ordinaria nazionale.

Stando così le cose, non è difficile immaginare che una vicenda del genere potrebbe ritornare alla Corte di giustizia, per il tramite della Commissione, per un ulteriore giudizio d’infrazione e di condanna nei confronti dello Stato.

Diverso e altro problema sarebbe quello di stabilire se una controversia quale quella di specie possa essere portata all’attenzione della Corte di giustizia di Strasburgo per verificare se sussista la lesione di diritti di natura civile, sanzionabile ai sensi dell’art. 6 della convenzione per la salva guardia dei diritti dell’uomo.

La Corte di giustizia, comunque, è ritornata sulla vexata quaestio, ribadendo sostanzialmente la precedente giurisprudenza formatasi sul caso Francovich e facendo rilevare, nella parte motiva (in linea con le osservazioni formulate dall’avvocato generale), che «nell’ordinamento giuridico internazionale lo Stato, la cui responsabilità sorgerebbe in caso di violazione di un impegno internazionale, viene del pari considerato nella sua unità, senza che rilevi la circostanza che la violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere Legislativo, giudiziario od esecutivo.

Tale principio deve valere a maggior ragione nell’ordinamento giuridico comunitario, in quanto tutti gli organi dello Stato, ivi compreso il potere legislativo, sono tenuti, nell’espletamento dei Loro compiti, all’osservanza delle prescrizioni dettate dal diritto comunitario e idonee a disciplinare direttamente la situazione dei singoli».

Per questa ragione, nel dispositivo della cennata sentenza, la Corte ha statuito che «nell’ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro sia imputabile al legislatore nazionale che operi in un settore nel quale esso disponga di un ampio potere discrezionale in ordine alle scelte normative, i singoli lesi hanno diritto al risarcimento qualora la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai singoli. Con questa riserva, è nell’ambito delle norme di diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato dalla violazione del diritto comunitario ad esso imputabile, fermo restando che le condizioni stabilite dalla normativa nazionale applicabile non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna né tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento».

In un altro recente precedente, la Corte Suprema di cassazione ha manifestato maggiore apertura verso il diritto comunitario e ha affermato l’applicabilità diretta di una direttiva comunitaria sufficientemente precisa e incondizionata, rimasta inattuata dopo la scadenza del termine assegnato. La direttiva – secondo l’orientamento espresso nella citata pronuncia – non comporta l’abrogazione delle norme dell’ordinamento interno incompatibili con il diritto comunitario, ma il giudice nazionale può e deve giudicare del rapporto giuridico dedotto in causa come se la norma interna incompatibile non esistesse.

6 – Applicazione per la prima volta in Cassazione del diritto comunitario.

Non c’è dubbio che il diritto della Ce, nonostante alcune resistenze opposte da parte delle istituzioni nazionali gelose delle loro prerogative, stia penetrando e modificando in profondità il nostro ordinamento giuridico, il che implica che la conoscenza delle norme di matrice comunitaria costituisce un dovere imprescindibile sia per l’avvocatura che per la magistratura.

Oggi più che mai ad un avvocato civilista si richiede grande attenzione verso la normativa comunitaria vuoi perché essa può sopravanzare (o concorrere con) la norma interna, vuoi per verificare in che misura la legge interna di recepimento abbia correttamente attuato una direttiva (si tratta, in definitiva, di un’operazione logica analoga a quella che si compie a proposito della consonanza tra legge delega e legge delegata).

Sotto il profilo dell’esercizio concreto della professione forense, in particolare, è utile concludere con due brevi notazioni operative riferite al giudizio di cassazione.

In primo luogo, occorre chiedersi se vi sia la possibilità di richiamare per la prima volta in sede di legittimità una norma comunitaria ignorata dagli avvocati e dai giudici di merito. La risposta mi sembra debba essere positiva, nel senso che, in presenza di un motivo di ricorso adeguatamente costruito e centrato sulla violazione di principi di diritto, la Corte di cassazione può ben applicare direttamente la norma comunitaria ignorata nei precedenti gradi del giudizio ovvero sollevare la questione pregiudiziale ex art. 177 del trattato.

Nella motivazione di una risalente pronuncia a sezioni unite della Cassazione, è stato anzi affermato che «l’applicabilità di una norma di legge piuttosto che di un’altra nel caso concreto rientra nel potere-dovere del giudice e la relativa questione può essere proposta senza alcuna formalità in qualsiasi grado e stato del giudizio e quindi anche nella discussione orale dinanzi alla Cassazione».

In secondo luogo, può essere utile segnalare, sempre sul concreto versante professionale, che l’emanazione di un regolamento comunitario (data la sua diretta e immediata efficacia interna), dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, può e deve ritenersi jussuperveniens, come tale immediatamente applicabile.

7 – Conclusione.

Si può dire conclusivamente che il genio europeo stia svolgendo una lenta opera di mutazione dei diritti nazionali e, nella misura in cui rafforza la tutela dei diritti soggettivi, va compiendo un’opera di civilizzazione culturale che – attraversando i concettualismi nazionali – fissa regole di diritto chiare e semplici che appaiono più prossime al senso di giustizia verso il quale anela lo spirito dei popoli della Comunità europea.

In tale ottica, alla Corte di giustizia va riconosciuto un grande merito: quello di avere perseguito un obiettivo di civiltà giuridica, purificato dalle scorie dei particolarismi nazionali, subordinando la legge al valore del diritto e della giustizia.

Con ciò facendo, la Corte ha contribuito ad allontanare, sia pure in parte, quel vizio assurdo, denunciato da Carl Schmitt, che consiste nella «babele linguistica del nostro tempo, nella rozzezza della lotta ideologica e nella dissoluzione e contaminazione perfino dei concetti più comuni e correnti nella nostra odierna sfera pubblica».

 

* Roberto G. Aloisio, avvocato;
Docente nel Master di Diritto Privato Europeo
Università degli Studi “La Sapienza” Roma

 

 


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