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Progetto Aversa Diversa
 

Diritto | Fisco
Breviario / Diritto Civile | 2 – Classificazione dei negozi giuridici e dei contratti Antonio Santi

//// Premessa: la parte | = centro d’interessi (MESSINEO) | Possibile: 1 parte + persone > perché le persone hanno lo stesso interesse. Es: comproprietari che rinunciano al diritto di proprietà //// Distinzioni //// Negozi unilaterali, n. bilaterali, n. plurilaterali | A) Negozi unilaterali Con una sola parte; B) Negozi bilaterali Con due parti; es., i contratti bilaterali; C) Negozi plurilaterali Con più di due parti, almeno tre parti; es., il contratto plurilaterale //// Negozi / contratti tipici o nominati e negozi / contratti atipici o innominati o socialmente tipici A) Negozi / contratti tipici o nominati sono quei tipi o schemi contrattuali previsti o regolati espressamente dal legislatore; B) negozi / contratti atipici o innominati o socialmente tipici sono quei negozi o contratti non previsti o non regolati espressamente dal legislatore; devono essere diretti a realizzare interessi ritenuti meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; talora viene utilizzata la disciplina di singoli aspetti dei contratti tipici in via: a)  estensiva o b) analogica. ////

//// Negozi unilaterali pluripersonali | Parte unica, più persone | Distinzioni: A) Le diverse volontà non si fondono ma restano distinte | Casi: a-1) Atto collettivo = deliberazione assemblea di condominio; a-2) atto collegiale = deliberazione assemblea di una s.p.a., quindi di una persona giuridica | Effetti > vige il principio della maggioranza = una deliberazione è valida anche se è approvata dalla maggioranza e non da tutti > il vizio che colpisce un voto non vizia l’intera deliberazione se la maggioranza che ha approvato la delibera non viene a mancare ma sussiste ugualmente  B) Le diverse volontà si fondono Caso: b-1) atto complesso = dichiarazione dell’emancipato + dichiarazione del curatore | Effetti: le volontà si fondono, quindi il vizio dell’una si riverbera irrimediabilmente sull’altra e quindi sull’intero atto complesso //// Negozi unilaterali ricettizi e non ricettizi A) Negozi ricettizi Sono quelli che devono essere ricevuti e, quindi, se, per produrre effetto, devono essere portati a conoscenza di una determinata persona alla quale, pertanto, devono essere a-1) comunicati o a-2) notificati; es., disdetta – proposta irrevocabile di contratto; B) negozi non ricettizi se producono effetto non appena la volontà si sia comunque esteriorizzata; es., testamento //// Negozi bilaterali e negozi plurilaterali | A) Negozi bilaterali: la dottrina tradizionale afferma che il contratto è l’esempio tipico della categoria | Il cc definisce il contratto: “accordo di due o più parti per costituire /_ – tali sono i contratti costitutivi di un rapporto che prima non esisteva – _/, regolare /_ – tali sono i contratti modificativi di un rapporto già esistente – _/ o estinguere /_ – tali sono i contratti estintivi di un rapporto giuridico – _/  tra loro un rapporto giuridico patrimoniale /_ – quindi i negozi bilaterali di diritto matrimoniale, come il matrimonio, nella categoria dei contratti. _/”, art.1321 cc | B) negozi plurilaterali Es., contratto costitutivo di società | Ogni parte è portatrice di un’autonoma posizione di interesse | Nel caso di vizio che colpisce una parte, bisogna distinguere: a) partecipazione colpita dal vizio deve considerarsi essenziale per le altre parti > allora resta travolto l’intero contratto; b) partecipazione colpita dal vizio deve considerarsi non essenziale per le altre parti > allora > allora non resta travolto l’intero contratto //// Contratti di scambio e contratti associativi A) Contratti di scambio la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte; B) contratti associativi la prestazione di ciascuna parte è diretta al conseguimento di uno scopo comune //// Negozi mortis causa e negozi inter vivos | A) Negozi mortis causa unico esempio è il testamento i cui effetti presuppongono la morte di una persona; B) Negozi inter vivos o tra vivi i cui effetti non presuppongono la morte di una persona; es., la vendita //// Negozi di diritto familiare e negozi patrimoniali A) Negozi di diritto familiare si riferiscono a rapporti familiari; sull’interesse del singolo prevale l’interesse superiore del nucleo familiare; B) Negozi patrimoniali che si riferiscono a beni o ad interessi economici //// (Negozi patrimoniali) Negozi che tendono ad uno spostamento di diritti patrimoniali e (negozi patrimoniali) negozi di accertamento | A) (Negozi patrimoniali) negozi che tendono ad uno spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro Es., vendita | Si distinguono ulteriormente in: a-1) negozi che importano immediata diminuzione del patrimonio mediante a-1-1) alienazione o a-1-2) rinunzia | Dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri | Rinuncia ad un credito = remissione (art.1236 cc) | Altri può avvantaggarsi della rinuncia; ma il vantaggio non è un effetto diretto dell’atto bensì un effetto occasionale e indiretto; es., rinuncia all’usufrutto > consolidamento per legge dell’usufrutto con la nuda proprietà = proprietà senza la limitazione dell’usufrutto | Non è rinuncia la dismissione di un diritto dietro corrispettivo  a-2) (Negozi patrimoniali) Negozi di obbligazione danno luogo soltanto alla nascita di un’obbligazione; es., vendita di cosa altrui B) negozi di accertamento | Negozi che si propongono soltanto di eliminare controversie, discussioni, dubbi su una situazione esistente | La funzione di accertamento di situazioni controverse non è prerogativa degli organi statali (PUGLIATTI) | Hanno effetto retroattivo: eliminazione dello stato d’incertezza ab origine. Es., divisione, art.757 cc > effetto dichiarativo | Nel caso di non corrispondenza o divergenza tra situazione accertata (accertamento) e situazione effettiva prevale il negozio di accertamento (BETTI; SANTORO PASSARELLI; Cass. n.2164/1958) //// (Negozi patrimoniali) a titolo oneroso e (negozi patrimoniali) a titolo gratuito | Premessa: il cc non definisce le nozioni di gratuità e di onerosità | La legge presume di alcuni negozi la gratuità (es., art.1767) e di altri l’onerosità (es., artt. 1815, 1709) | A) (Negozi patrimoniali) a titolo oneroso a) quando un soggetto per acquistare qualunque tipo di vantaggio, accetta un correlativo sacrificio (es., un corrispettivo) e b) tra vantaggio e sacrificio esiste un nesso di casualità; es., vendita > cosa – prezzo; B) (negozi patrimoniali) a titolo gratuito quando un soggetto acquista un vantaggio (accresce il patrimonio) senza alcun correlativo sacrificio //// La distinzione ha importanza pratica notevole, ad esempio: A) in relazione alla forma (vedasi art.782); B) l’acquirente a titolo gratuito è meno protetto di quello a titolo gratuito; es., vizi della cosa (artt.1490-1496 e art.798); C) in caso di annullamento dell’atto di acquisto del dante causa, l’acquirente in buona fede a titolo gratuito è meno protetto dell’acquirente in buona fede a titolo oneroso; D) in tema d’interpretazione; es., in caso di dubbi il contratto a titolo gratuito deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato (art.1371 cc) ///// Contratti a prestazioni corrispettive e contratti con obbligazioni a carico di una sola parte e contratti bilaterali imperfetti A) Contratti a prestazioni corrispettive sono quelli in cui le attribuzioni patrimoniali a carico di ciascuna parte sono legate dal cd nesso di reciprocità o sinallagma; in pratica le due prestazioni, corrispettive, sono soggette ad una comune sorte. Es.: il compratore paga solo in quanto il venditore trasferisce la proprietà dell’oggetto. Esiste: a-1) sinallagma genetico es., se è impossibile sin dall’origine la prestazione di una delle parti, ne scaturisce l’invalidità dell’intero contratto; a-2) sinallagma funzionale se diventa impossibile la prestazione di una parte, non è più dovuta la controprestazione dovuta dall’altra parte, B) contratti con obbligazioni di una sola parte es.: fideiussione, deposito gratuito, comodato; C) contratti bilaterali imperfetti sono quei contratti con obbligazioni a carico di una parte sola dai quali possono scaturire, in via eventuale, obbligazioni a carico della controparte; es., mandato gratuito dal quale possono scaturire, in via eventuale, a carico del mandante obblighi di rimborso per, ad es., spese sostenute ///// Contratti commutativi e contratti aleatori A) Contratti commutativi sono quelli in cui i sacrifici, reciproci, delle parti sono certi e, quindi, non si oltrepassa l’ambito di un’alea normale ossia del rischio prevedibile in ogni affare da parte di qualsiasi persona di normale diligenza. A questi contratti non si applicano i seguenti istituti: a-1) rescissione per lesione; a-2) risoluzione per eccessiva onerosità; B) contratti aleatori sono quelli nei quali esiste incertezza sui sacrifici, reciproci, delle parti. Es.: gioco, assicurazione contro i danni ////// Contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata A) Contratti ad esecuzione istantanea sono quelli nei quali la prestazione di ciascuna parte è concentrata in un dato momento. La categoria si suddivide ulteriormente: a-1) contratti ad esecuzione immediata; a-2) contratti ad esecuzione differita es., pagamento del prezzo nel trentesimo giorno dall’arrivo di una determinata merce. A questi contratti si applica la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; B) contratti di durata sono quelli nei quali la prestazione  b-1) o continua nel tempo o b-2) si ripete periodicamente. Es.: contratto di lavoro subordinato, locazione, somministrazione. A questi contratti si applica la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ////// Contratti consensuali e contratti reali La distinzione in discorso attiene all’aspetto del perfezionamento del contratto. A) Contratti consensuali sono quelli che si perfezionano con il semplice consenso delle parti; B) contratti reali sono quelli che si perfezionano con il consenso delle parti + la consegna dell’oggetto. Es.: mutuo, comodato, deposito, pegno ////// Negozi / contratti ad efficacia reale e negozi / contratti ad efficacia obbligatoria La distinzione in discorso attiene all’aspetto della realizzazione degli effetti del contratto. A) Negozi / Contratti ad efficacia reale sono quelli che realizzano il risultato perseguito per effetto del solo consenso, es., il trasferimento della proprietà del bene venduto; B) Negozi / contratti ad efficacia obbligatoria sono quelli che obbligano le parti a realizzare il risultato perseguito ////// Contratti a forma vincolata o solenne o formale Eccezionalmente il legislatore richiede un modo o una modalità o un modo d’essere particolare della dichiarazione o manifestazione di volontà; in queste ipotesi la forma della dichiarazione  è prescritta ad substantiam actus, costituisce, cioè, un elemento essenziale del negozio che non è valido se non è fatto con la forma tassativamente stabilita. Es.: testamento, contratti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari e gi altri di cui ll’art.1350 cc, donazione   ////// Negozi per relationem quando le parti rinviano, in relazione al contenuto di un negozio (per es., appalto), alle clausole di un altro negozio o a disposizioni di legge ////// Negozi giuridici collegati è il caso di più atti successivi di cui ogni atto costituisce l’antecedente del successivo si da formare un procedimento; es., procura a vendere e vendita


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