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Attualità
Gli eredi degli “schiavi di Hitler” portano il PNRR davanti alla Corte Costituzionale

Nella mattina del 4 luglio al vaglio della Corte Costituzionale è arrivata la norma del PNRR che prevede l’estinzione immediata delle procedure esecutive contro la Repubblica Federale di Germania per crimini di guerra commessi dal Terzo Reich. Una vicenda che tocca in modo particolare i cosiddetti IMI, gli Internati Militari Italiani presi prigionieri dopo l’8 settembre e costretti al lavoro nei campi di prigionia.

Nel D.L. 36/2022 sul PNRR, varato nel 2022, i profili problematici sono stati determinati dall’inserimento dell’art. 43 con cui è stata disposta l’estinzione dei procedimenti esecutivi che riguardano i beni della Repubblica Federale di Germania, tra cui prestigiose scuole ubicate nella capitale. Anche se l’art. 43 del PNRR prevedeva un fondo italiano per il risarcimento delle vittime di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità compiute dallo Stato tedesco, non v’erano le disposizioni di attuazione, con previsione delle modalità di accesso al fondo, delle tempistiche di pagamento, della graduazione delle domande.

Lo stato italiano con Decreto Ministeriale dello scorso 28 giugno ha tentato di rimediare prevedendo le modalità di accesso al Fondo Ristori con l’obbiettivo di inserire nell’ordinamento una tutela sostanziale per equivalente ma, in realtà, accrescendo i dubbi di costituzionalità della norma oggetto di rinvio alla Consulta da parte del Tribunale di Roma. Il 21 novembre 2022, il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Roma, dott.ssa Miriam Iappelli, ha emesso l’ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta, ritenendo fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati ad istanza del difensore di uno delle migliaia di deportati italiani finiti nei lager nazisti come schiavi.

Gli eredi di Angelantonio Giorgio, fante del Regio Esercito deportato nel 1943 e morto nel 2009, portando nel proprio corpo e nel proprio animo i segni indelebili della dura prigionia, nel maggio scorso avevano prospettato dinanzi al Tribunale di Roma, difesi dall’avvocato napoletano Salvatore Guzzi e dal modenese Giorgio Fregni, un possibile contrasto fra la norma del PNRR e alcuni articoli della Costituzione, poi seguiti dai difensori di altri ex “chiavi di Hitler”, difesi dagli avvocati  Fabio Anselmo e Joachim Lau. L’intervento del D.M. 28 giugno 2023, pubblicato a meno di due giorni dall’udienza in Corte Costituzionale, lungi dal rendere irrilevante la questione rende il quadro normativo, già non chiaro, ulteriormente farraginoso.

L’avvocato Guzzi

Ha dichiarato l’avvocato Guzzi: “L’adozione del D.M. 28 giugno 2023, rende tutt’altro che irrilevante la questione di legittimità con riguardo all’estinzione immediata delle procedure esecutive in corso, come quella da noi promossa sugli immobili della Repubblica Federale in Roma, perché il recentissimo Decreto Ministeriale demanda senza fissare alcun termine a una Direzione del Ministero l’adozione della disciplina applicativa e della modulistica obbligatoria, così rendendo ineffettivo ad oggi l’accesso al fondo. Peraltro lasciando alla stessa Direzione del Ministero la valutazione di ammissibilità delle istanze anche se fondate su sentenze definitive lascia i creditori totalmente privi di garanzie col rischio che ciò che è stato accertato in via definitiva dal giudice possa essere messo nel nulla dall’autorità amministrativa, impedendo così di fatto il conseguimento di qualsiasi tutela”. 

Secondo gli avvocati quella che si è venuta a creare è una situazione di estrema incertezza, in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale in una sentenza del 1995, che riconosce la fase esecutiva come costituzionalmente necessaria, ed in contrasto anche con la storica  sentenza 238 del 2014, che aveva riconosciuto il diritto di accesso al giudice prevalente sulla immunità degli Stati dalla giurisdizione.

 

 


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