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Progetto “Aversa Diversa: 1° Cultura, 2° Turismo”

Progetto Aversa Diversa
 

Attualità
Pasqua 2019: Messaggio di Mons. Angelo Spinillo

“Pasqua, il giorno dell’annunzio della vita nuova: Gesù ha donato tutto se stesso e il suo dono continua a vivere nella pienezza del bene. La Pasqua è tutte le volte in cui viviamo in comunione con il Signore, riconoscendo la sua venuta che ci ha aperto proprio alla vita nuova. Celebriamo, dunque, il suo passaggio nella storia del mondo, la sua venuta a liberare l’umanità per chiamarla alla gioia della carità.” Continua a leggere >>>

Diritto | Fisco
Palazzo Parente | Locandina-invito del Seminario: Interpretazione del negozio giuridico”

O

Diritto | Fisco
Palazzo Parente | Seminario: “Interpretazione del negozio giuridico”, 14 maggio 2019, ore 16:30

>>> in aggiornamento >>>

AVERSA
PALAZZO PARENTE
14 maggio 2019
16:30

S E M I N A R I O:
I N T E R P R E T A Z I O N E
del N E G O Z I O G I U R I D I C O

C o o r d i n a t o r e:
Avvocato Professore Roberto G. Aloisio

S a l u t i:
— Dottoressa Elisabetta GARZO
Presidente del Tribunale di Napoli Nord
— Avvocato Gianfranco MALLARDO
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
— Avvocato Mike LUBRANO
Presidente A.I.G.A. Trib. Napoli Nord
— Avvocato Carlo Maria Palmiero
Presidente Camere Civili Trib. Napoli Nord

R e l a t o r i:
— Avvocato Professore GUIDO ALPA
Università di Roma
— Avvocato Professore CARLO VENDITTI
Università di Napoli
— Notaio GENNARO FIORDILISO
— Dottore Maurizio SPEZZAFERRI
Tribunale Civile di Napoli Nord

O r g a n i z z a n o:
— A.I.G.A. Trib. Napoli Nord
— CAMERA CIVILE Trib. Napoli Nord
— ASSOCIAZIONE GAETANO PARENTE (Aversa)

B u f f e t
A cura del RISTORANTE NINCO NANCO presso Palazzo Parente

LA S.V. E’ INVITATA

Anche su www.ecodiaversa.com

Diritto | Fisco
Ho avuto la Fortuna di “incontrare” un Maestro! Antonio Santi

E’ di questi giorni la pubblicazione su www.ecodiaversa.com di due articoli a firma dell’avvocato professore Roberto G. Aloisio, già presidente nazionale dell’A.I.G.A, già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, tra i più giovani Cassazionisti d’Italia per esame. E in questi giorni l’Associazione Gaetano Parente, su proposta e indicazioni dell’avvocato Aloisio, sta organizzando, con A.I.G.A. Aversa (avvocato Alfonso Quarto) e Camere Civili Aversa (avvocato Carlo Maria Palmiero), un Seminario avente ad oggetto: “L’interpretazione del negozio giuridico” i cui relatori saranno i professori Guido Alpa (Università Roma) e Carlo Venditti (Università Napoli), il notaio Gennaro Fiordiliso ed un Magistrato del Tribunale di Napoli Nord. Non poteva non tornarmi alla mente, dunque, l’inizio della mia attività di procuratore legale presso lo “Studio Aloisio”. Sono stati anni che non dimenticherò mai perciò sento l’esigenza di scrivere qualche riga in merito a quel periodo che a me sembra accaduto ieri ma che in realtà è lontano di ben ventotto anni. Continua a leggere >>>

Diritto | Fisco
La rilevanza del diritto privato Europeo per la funzione e le attività notarili Roberto Giovanni Aloisio *

Prologo

 

Il Notaio svolge, com’énoto, un ruolo di garanzia per l’Ordinamento, posto che assicura la legalità degli atti negoziali (sia inter vivo, che mortis causa).

In ragione di ciò – così a me pare – è cosa utile offrire un quadro di sintesi del DPE, donde derivano normazioni settoriali che influenzano (gli) e incidono (sulla) conformazione dei negozi giuridici .

La breve riflessione partirà dal quomodo e dal quid del Diritto Privato Europeoal fine di analizzare particolari settori normativi, di cui i notai (come gli avvocati prima e i giudici poi) non possono prescindere, pena la nullità dell’atto, l’errore d’impostazione di un atto processuale o infine di una sentenza illegale, perché ingiusta.

1 – Il Diritto Privato Europeo: la sfinge dai molti volti.

Quando si parla di “sfinge” si indica un insetto e si allude al mito:

1.a) dell’insetto si possono mettere in luce la caratteristica della multiformità; si tratta di una farfalla che si articola in almeno 300 specie (v. David Carter, Farfalle e falene – Guida fotografica ad oltre 500 specie di farfalle e falene di tutto il mondo, a cura di Andrea Sabbadini, 1a edizione, Milano, Fabbri Editori, 1993, p. 304) e denota metaforicamente la pluralità di forme di un “oggetto” (che, nel nostro caso, è un “concetto”: il diritto comunitario).

Questa mutazione di forma dell’insetto (e del concetto di cui si parlerà) viene proposta nel racconto dell’orrore di Edgar Allan Poe (The Sphinx, risalente al 1863) in cui il grande e infelice letterato inglese proietta sulla pagina l’immagine di un mostro gigantesco (che urlava scendendo da una collina) che, dopo un attento esame, si scopre essere un insetto (farfalla) lungo circa un sedicesimo di pollice, che si arrampicava nella tela tessuta da un ragno, che proiettava sull’osservatore – disattento impreparato e suggestionabile – l’immagine di una forma di animale di dimensioni mostruose;

1.b) il mito della Sfinge si risolve in un enigma (il primo nella storia): nella mitologia greca la Sfinge viene collocata all’ingresso della città di Tebe ai passeggeri, che – per non essere divorati o strangolati – se non riuscivano a risolvere l’enigma posto al passante; chi parlava era l’immagine di un leone con il volto da donna e le ali di uccello.

Si tratta di un animale mitologico che può anche morire, ma poi risorge all’infinito e la cosa curiosa è che il mito (secondo gli antropologi e gli storici delle religioni) è uno “stampo” della realtà universale che si ripete infinitamente  nella realtà naturale. In proposito mi piace ricordare il Teatro La Fenice di Venezia che ha avuto l’avventura di essere stato incendiato quattro volte e per cinque ricostruito ogni volta più bello di prima.

Orbene, tutte queste connotazioni possono essere traslate sul D.P.E. perché:

1.a) nessuno esattamente sa cosa sia;

1.b) benché negato, riafferma – come nel mito – la sua esistenza;

1.c) metaforicamente “ucciso”, cioè espunto dalla concettualizzazione giuridica, riemerge dalle sue stesse ceneri e si presenta al giurista come un “gigante” dell’ordinamento transnazionale;

1.d) si propone come “enigma giuridico” e ha bisogno di essere “risolto in soluzioni plurime”, attraverso la forza della mente dei giuristi, ognuno dei quali ne dà l’esatta raffigurazione sulla scena del Diritto; ogni “forma concettuale” è approssimata al verosimile, ma non al vero, soltanto perché non c’è mai una sola verità dell’“enigma” (tant’è che, nella letteratura, l’enigma può essere subito e affrontato solo dalla personalità di un medium, com’è di certo E. A. Poe).

Questa divertita premessa, colloca chi parla o chi scrive del D.P.E. in una situazione labirintica, che esige di ricorrere all’escamotage del “filo di Arianna”, il dilemma cioè della ricerca del punto di “partenza” (perché quello di “arrivo” è matematico, anzi più propriamente “geometrico”), che esige un atto di fede, un suicidio della ragione, un credere cieco verso l’interlocutore che assurge a “vate loquente”.

In uno dei Trattati con maggiore carica di ingegni (Manuale di diritto privato europeo, a cura di Castronovo e Mazzamuto, vol. I, Milano (Giuffrè), 2007) si legge che “del diritto europeo si può dire che c’è, anche se non è ancora certo ciò che esso sia” (op. cit., p. 3): ecco che con questa frase si ripropone il tema della Sfinge che “appare”, ma non si sa “cosa sia”, onde a me appare più agevole individuare la strada del “non essere”, piuttosto che quella dell’essere e, dunque, posso permettermi di affermare che il D.P.E. non è:

1.a) il Diritto Internazionale Privato;

1.b) il Diritto Privato Nazionale.

Et hora sufficit!

Siamo in presenza di un Diritto senza Stato: vi è cioè un ordinamento che non è riferibile ad un Ente soggettivo pubblico (Enspubblicum, possens) perché vive in autonomia senza Res pubblica, galleggia liquido e mobile tra i Popoli dell’Unione.

Ciò denota un fenomeno logico e anche para-logico di tutta evidenza: il Diritto viene prima dello Stato, anzi addirittura ignora lo Stato e non per questo è meno certo dello Stato di Diritto.

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Diritto | Fisco
De Littera Forensis Roberto Giovanni Aloisio *

1 – Riposto in un cassetto, ho trovato uno scritto difensivo donatomi anni or sono da uno di quei abili avvocati di provincia presso cui spesso si rinserra una saggezza giuridica, invisibile ai   più.   Si tratta   di   una   memoria   di   Cassazione, relativa   ad   una   vicenda   alquanto   singolare   per   il   tema   trattato   (che   qui   non interessa).

Rilevante appare – ai fini del discorso che qui tratteggeremo – l’esordio di quello scritto depositato in vista di un’udienza in camera di consiglio, in ragione della manifesta fondatezza del ricorso avversario.

Segnalo al lettore – come  cornice di riferimento del racconto  –  che  il ricorso  per   cassazione  era stato  particolarmente  elaborato (ricco di riferimenti normativi e  giurisprudenziali), mentre il controricorso era agile nella struttura, svolto con nonchalance (apparendo al difensore del resistente inconsistente la tesi sviluppata dal ricorrente).

Il ricorso veniva trattato in “camera caritatis” per manifesta fondatezza dello stesso e, in tal guisa, era stata depositata e notificata alle parti la relazione del Consigliere a ciò deputato.

Preoccupato della sottovalutazione dei problèmata che così efficacemente avevano indotto il Consigliere relatore a proporre al Collegio l’accoglimento del ricorso, l’Avvocato del resistente esordiva nella memoria con queste parole: “la difesa della resistente si è avveduta di aver sottovalutato le quaestiones juris oggi al   vaglio   delle   Sezioni   Unite   della   Suprema   Corte:   una   sorta   d’ingenua disattenzione (potrebbe dirsi), che ha trovato il solo conforto nelle meditazioni di Epstein, personaggio chiave in ‘Atlante Occidentale’ di Del Giudice, quando capisce   ‘che   le   cose   più   importanti   avvengono   nella   distrazione,   non   nella concentrazione e aveva imparato la necessità di distrarsi’. In questa sede, pur tuttavia, nessuno sarebbe disposto ad offrire generose indulgenze alle distrazioni ed è  giusto   che si  esigano   da   parte   della   Suprema Corte attente   e  corrette argomentazioni da parte degli avvocati (…) che abbiano almeno l’aspirazione prosastica ad attenersi ai valori che Italo Calvino auspicò che fossero preservati nel millennio a venire (purtroppo ciò che accadde dopo la morte del grand homme de pensèe)”.

L’esito   del   giudizio   decretato   dalla   Corte   fu   nel   senso   del   rigetto   del ricorso per manifesta infondatezza. Continua a leggere >>>

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